Non ci sono i presupposti per sospendere il processo sul cosiddetto “Sacco di Fiumedinisi”, che vede coinvolti il sindaco di S. Teresa di Riva, Cateno De Luca, e altri 17 imputati, dopo la richiesta di spostamento del processo a Reggio Calabria presentata il 30 gennaio da De Luca tramite istanza di rimessione. Lo ha deciso alle 13 di oggi con un’ordinanza la Corte della Seconda Sezione penale del Tribunale di Messina, presieduta da Mario Samperi e composta dai giudici Rosa Calabrò e Valeria Curatolo.
Preso atto della decisione, De Luca ha immediatamente revocato il mandato ai suoi legali Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi e la Corte ha nominato un difensore d’ufficio per proseguire con l’udienza, l’avvocato Salvatore Sorbello, che ha chiesto i termini a difesa per poter leggere gli atti e predisporre la difesa dell’imputato. La Corte ha quindi rinviato la discussione al 24 febbraio.
In apertura d’udienza l’avvocato Carlo Taormina ha fatto presente al collegio la presenza dei requisiti per procedere alla sospensione del processo, ritenendola obbligatoria ai sensi del Codice di procedura penale.
I pubblici ministeri Liliana Todaro e Vincenzo Barbaro hanno invece evidenziato come il tentativo di fermare il procedimento sia un modo per l’imputato di sottrarsi al processo e alla sentenza, rilevando come nell’istanza di rimessione presentata il 30 gennaio siano stati usati toni aspri e allusivi, presentando un articolato complotto anche nei confronti del collegio giudicante.
“Non c’è alcun fattore esterno che condiziona il processo – ha ribadito il Pm Todaro – ma si sta solo delegittimando il lavoro dei magistrati. Non vi é motivo né tantomeno obbligo per sospendere ma anzi vi sono pressanti ragioni per concludere con il pronunciamento della sentenza”. Le difese delle parti civili si sono rimesse alla decisione della corte.
De Luca ha chiesto la parola spiegando di non voler sfuggire al processo ma lamentando come gli sia stato negato il diritto di arrivare alla chiusura del processo: “Per me é stato un calvario, non posso rimanere bloccato per i tempi dettati da altri. Lo spostamento del processo, qualora la Cassazione accoglierà l’istanza, non mi porterà vantaggi perché i termini di prescrizione sono stati sospesi il 7 dicembre”. (@G.Pensavalli)