Carcerazione preventiva e giustizia: Genovese rinuncia al funerale del padre

È morto due giorni fa Luigi Genovese, deputato della Dc dei tempi che furono e, oggigiorno, ben più noto come “il padre di Francantonio”, ex sindaco e parlamentare Pd, in arresto dal 2014, detenuto dal gennaio scorso al carcere di Gazzi, in misura cautelare.

Una misura che già di per sè fa riflettere, perché si sa che nell’ordinamento italiano siano solo tre le ragioni per cui si consideri l’extrema ratio  della detenzione preventiva. E ammettendo pure si tema la fuga, l’inquinamento di prove o reiterazione del reato del detenuto Genovese, quale sia il senso (in generale e non nel caso specifico) di limitare la libertà di un individuo in modo cautelare-preventivo per così tanto tempo, in attesa di un giudizio, è un’assurdità e una vergogna tutta italiana.

Ma torniamo ai fatti avvenuti ieri e che hanno fatto esplodere il dibattito su quanto debba ritenersi giustizia e su come praticarla. Già, perché il figlio non si è presentato al funerale del padre venuto a mancare il giorno prima per un motu di dignità,  di rispetto verso un genitore che non c’è più. E un genitore non si saluta con le manette ai polsi. No, non si fa.

Il legale del parlamentare, l’avvocato Nino Favazzo, avrebbe presentato richiesta al direttore del penitenziario, affinché il suo assistito presenziasse alle celebrazioni per la dipartita del congiunto. Le misure previste però, stando a quanto sostenuto, avrebbero stabilito l’accompagnamento a bordo di un cellulare, la presenza di due agenti a fianco del detenuto e le famigerate manette ai polsi.

E allora, fermo restando che non saremo mai i supporters in t-shirt “Francantonio libero”, fuori dalla casa circondariale nel giorno dell’udienza; assodato che siamo tutti innocenti fino a prova contraria indipendentemente da quelle che sono le opinioni o certezze (o presunte tali) di ciascuno di noi, laddove le sentenze le emette un tribunale e non l’agorà cittadina; e tenendo presente che tra quelli che hanno gongolato per quanto avvenuto, ci sono anche molti che un tempo, a furia di inumidire le altrui terga, si sono garantiti la lingua felpata a vita e che per loro (i leccaculo, perché così si chiamano) Dante ha riservato un girone dell’inferno apposito ed esclusivo (l’ottavo, per conoscenza), tutto quello che oggi possiamo fare è porgere idealmente le condoglianze ad un figlio, un figlio qualunque di un padre qualunque, che non ha salutato il suo genitore come gli sarebbe spettato di diritto, in modo assolutamente normale.

E questa, si consenta di dire sulla base delle informazioni circolate, che non è giustizia ma giustizialismo, che è proprio un’altra storia.

Potrà questo episodio servire a parlare seriamente del principio di legalità che regge la carcerazione preventiva? Per rispondere a questa domanda occorre ovviamente partire dal divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’articolo 3 della Carta EDU (dei diritti fondamentali dell’Europa): sappiamo che per i giudici di Strasburgo un trattamento è degradante se è in grado di determinare nella vittima “sentimenti di paura, di angoscia o di inferiorità allo scopo di umiliarla, di affievolirne la resistenza fisica o morale o di indurla ad agire contro la propria volontà o contro la propria coscienza”.

Non sembra che siamo tanto lontani da quel che capita quotidianamente alle persone presunte innocenti recluse all’interno dei nostri istituti di pena. (@ele.urz -@palma)

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