Cittadinanzattiva Messina, pur condividendo le motivazioni di fondo che hanno convinto l’amministrazione Comunale alla campagna repressiva contro sosta selvaggia, ritiene che “la stessa debba essere portata avanti nel rispetto della legalità ed, in particolare, di quanto sancito dall’articolo 7, commi 6 e 8 del codice della strada, come peraltro, da sempre, affermato dalla Suprema Corte di cassazione”. Lo si apprende da un comunicato nel quale si fa sapere ai cittadini “che si ritenessero lesi nei loro diritti” che “possono rivolgersi direttamente agli avvocati dell’associazione che li assisteranno gratuitamente, in forma singola o collettiva, ove sussistessero gli estremi per poter agire”.
Per maggiore chiarezza, il comma 6 dell’articolo 7 del codice della strada prescrive che “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”. “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione – recita il comma 8 – ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.