La liquidazione delle indennità contrattuali dell’anno 2019 al centro di una nota sindacale di diffida, spedita dalla Uil-Fpl al sindaco di Messina, Cateno De Luca
“La presente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 2, comma 9/bis della legge 241/90 per diffidare l’Amministrazione comunale – ove ciò non sia stato ancora fatto – ad individuare tra le due figure apicali dell’Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in conseguenza della conclamata inerzia dimostrata dai dei Dirigenti comunali ai fini della liquidazione delle indennità contrattuali di cui al CCDIL che è stato definitivamente sottoscritto un anno fa alla fine di dicembre 2019.
Il ritardo accumulato è inammissibile per una struttura pubblica e denota, di per sé, grave inefficienza di gestione ed inaffidabilità pressochè assoluta in conseguenza del clamoroso mancato rispetto degli accordi precedentemente sottoscritti.
E l’inadempimento permane, da parte dei Dirigenti comunali, nonostante i reiterati inviti posti in essere dallo stesso Segretario Generale che, da ultimo, con nota prot. 254110 del 02/11/2020 aveva infruttuosamente indicato quale data ultima per la liquidazione del salario accessorio quella del 15 novembre 2020, pena la confluenza delle relative risorse, quali economie, al fondo per la performance collettiva.
Nel manifestare, fin da adesso, la netta contrarietà della UIL-FPL, ad ogni ipotesi di surrettizia rideterminazione dell’utilizzo dei fondi contrattati, questa O.S. ritiene – invece – che sia finalmente giunta l’ora in cui l’Amministrazione Comunale e gli stessi funzionari apicali del Comune di Messina (Segretario Generale e Direttore Generale) si decidano concretamente di passare dalle parole ai fatti.
In conseguenza del mancato riscontro o dell’ulteriore condizione di inadempimento dei Dirigenti il Sindaco, quale Organo di Governo del Comune, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 9/bis della Legge 241/90 di individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
La legge prevede però che nell’ipotesi il cui il Sindaco non provveda a detta individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale (leggasi Direttore Generale del Comune) o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione ovvero, al Segretario Generale.
Con la presente pertanto si diffidano tutti i soggetti in indirizzo ad intervenire, ognuno per le proprie competenze, a disporre quanto necessario al fine della sostituzione dei Dirigenti comunali che hanno fin qui omesso gli adempimenti necessari per il pagamento degli emolumenti retributivi ai lavoratori dipendenti del Comune di Messina.
Nello specifico:
- Il SINDACO DEL COMUNE DI MESSINA deve individuare, entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente, il funzionario apicale al quale attribuire il potere sostitutivo dei Dirigenti inadempienti;
- Il Direttore Generale del Comune di Messina, scaduto infruttuosamente il superiore termine, quale destinatario ex lege del potere sostitutivo, deve provvedere a tutti gli adempimenti che non sono stati fin qui posti in essere e garantire la liquidazione del salario accessorio 2019 a tutti i dipendenti del Comune entro la fine del corrente esercizio;
- Il Segretario Generale del Comune di Messina, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge 241/90 deve immediatamente procedere all’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti inadempienti e segnalare i fatti all’O.I.V. ai fini della valutazione negativa per la performance dei Dirigenti
A fronte della chiarezza del dato normativo, non c’è più scusa che tenga ed il Comune può senz’altro provvedere, sia pur nella inqualificabile ed incresciosa situazione attuale, alla liquidazione di tutto quanto spettante ai lavoratori secondo quanto stabilito nel Contratto decentrato già sottoscritto.
Basterà soltanto applicare alla lettera ciò che è stabilito per legge per garantire i diritti dei lavoratori che non possono essere legati a prese di posizione arbitrarie o strumentali che non sono più tollerabili e che, per la UIL-FPL non possono più rimanere impunite.
Ed è essenzialmente per tale motivo che in caso di mancato riscontro o di mancata attivazione delle procedure previste dall’art. 2 della Legge 241/90 entro il perentorio termine sopra assegnato, procederemo, senza indugio, a ricorrere ad ogni forma di tutela dei diritti dei lavoratori, così ingiustamente vessati, nelle opportune e competenti sedi giudiziali con aggravio di spesa a vostro carico ed alla contestuale segnalazione dei fatti all’ANAC ed alla Magistratura per l’avvìo di ogni eventuale indagine si ritenga necessaria anche al fine del perseguimento di eventuali fattispecie di illecito penale tanto omissive, quanto commissive”.
E’ quanto scrive nella nota sindacale il segretario generale della Uil-Fpl Messina, Pippo Calapai