Di questi giorni la notizia della volontà, da parte dello staff del sindaco Accorinti, di diffondere le sedute del consiglio comunale attraverso una diretta streaming, come “servizio” gestito internamente, da affidare al personale del Ced, con una spesa minima per le casse di Palazzo Zanca (40 E al mese). Ma a questa richiesta è seguito il “no” del presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile (foto edg), che ha trasmesso una nota all’ufficio di gabinetto del Comune, sottoscritta dai capigruppo consiliari, in merito al servizio di streaming live delle sedute del Consiglio, prendendo sostanzialmente tempo. Infatti, pur sottolineando “l’importanza della sua attivazione”, “vuole vagliare ulteriormente la scelta dell’offerta più ottimale”.
Questo “no” alla diretta streaming, però, non deve far confondere. I piani infatti sono due: uno riguarda il “potere” del Consiglio stesso di autorizzare l’Ente Comune a pagare per un servizio da offrire alla cittadinanza, prevedendo e normando le riprese e la diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio secondo un regolamento (che per esempio preveda di interrompere le riprese audio-video durante le pause e le interruzioni) .
Altro aspetto, che non va assolutamente sovrapposto ne confuso, è il diritto di cronaca, cioè le riprese e la diffusione delle sedute del consiglio comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive, che non possono essere vietate da nessun “potere” istituzionale.
Per spiegarlo in soldoni (prima di fornire i rifermenti legislativi in materia) facciamo un semplice ragionamento : i giornalisti sono autorizzati ad assistere alle sedute e a pubblicarne il contenuto, che usino una penna e un quaderno, un registratore, un laptop, una telecamera, un telefonino.
La testata regolarmente registrata può, ma non deve, informare il presidente del consiglio: infatti “La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica”.
La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, al quale ogni Regolamento comunale (quando c’è) rinvia.
In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
Inoltre, valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.
Traducendo, il pubblico non può mandare in streaming le dirette, ma una testata giornalistica si. (PAL.MA.)