Fine anno “col botto” per i residenti del Viale dei Tigli che finalmente dopo quasi 15 anni ritrovano la luce lungo questa importante arteria, fino ad oggi lasciata nell’abbandono più totale.
Lo comunica con soddisfazione mediante una nota il Consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, che già dallo scorso mandato amministrativo si è impegnato seguendo passo passo la vicenda fino ad oggi con la risoluzione del problema.
Importante e fattiva collaborazione con l’Assessore al Pronto Intervento Massimo Minutoli ed il Dipartimento di Pubblica illuminazione assieme al Presidente della V Circoscrizione Ivan Cuté ed il collega consigliere Gianni Bucalo, prosegue Laimo, ma anche grazie alla caparbietà di alcuni residenti e commercianti della zona che assieme allo stesso Laimo ci hanno sempre creduto nel raggiungimento dell’obiettivo finale:” abbiamo fatto svariate riunioni in loco, invitando residenti e non e tutti coloro volessero contribuire fattivamente alla risoluzione del problema” prosegue Laimo, invitando anche l’assessore Minutoli.
Il tratto in questione, considerato strada privata, a causa di mancate vecchie acquisizioni da parte del Comune di Messina, è comunque una strada ad uso pubblico e dunque occorre garantire determinati servizi agli stessi cittadini e collettività, garantendo soprattutto la pubblica sicurezza.
Ancora c’è da lavorare prosegue il consigliere Laimo, ripristinando i marciapiedi ormai totalmente distrutti, eliminazione di erbacce e sterpaglie varie, ripristino della segnaletica orizzontale e manutenzione stradale, ma un segnale forte è stato dato con il ripristino della pubblica illuminazione; la gente era incredula ed alcuni residenti si sono persino commossi vedendo tornare al lustro originario questo importante viale.
Una vittoria “per e della collettività” la considera Laimo !
Da un punto di vista normativo, la titolarità della proprietà delle strade in capo agli Enti Locali, nonché al più generale interesse pubblico negli ambiti della sicurezza e viabilità, si rinveniva già all’art. 28 dell’Allegato F della Legge n. 2248/1865 e nel successivo R.D. 2056/1923, recanti le disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche, che trovano oggi compiuta regolamentazione nell’attuale testo del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).
Occorre evidenziarne la destinazione e giova peraltro ricordare che il Codice sottopone all’applicazione delle proprie previsioni tutte le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, considerando quale sede stradale, la superficie esistente entro i confini viari, la carreggiata e le relative fasce di pertinenza, dunque nel concetto di area stradale vengono ricompresi banchine, golfi di fermata, isole di canalizzazione, fasce di sosta laterale, marciapiedi, parcheggi, piazzole di sosta e piste ciclabili, come previsto all’art. 24 del Codice.
L’apertura all’uso pubblico, in assenza di una specifica previsione o di un titolo facente capo all’ente pubblico, così come per l’eventuale mancato inserimento delle aree negli elenchi delle pubbliche vie, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (tra le tante si veda la sentenza n. 1624/2010 Sezioni Unite) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 1240/2011), sono quattro gli elementi atti a caratterizzare, in ogni caso, la sussistenza della destinazione di uso pubblico.
Innanzitutto le condizioni effettive della via ovvero il passaggio o il transito esercitato da una collettività indeterminata di persone. Inoltre la concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze di interesse generale attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, la presenza di pubblici esercizi e strutture pubbliche, nonché la sussistenza di fatti o atti giuridici idonei a fondare il diritto di uso da parte della collettività stessa.
Dunque se la strada è aperta ad un numero indeterminato di utenti (ad es. perché manca una sbarra che ne vieta l’accesso come nel nostro caso) si qualifica per la sua natura come strada privata ad uso pubblico, poi anche funzionalmente classificata quale strada di vicinato o vicinale, cioè strada
costruita per consentire l’accesso alle varie proprietà. Dunque tutte le opere di urbanizzazione (manto stradale, illuminazione ecc..), nonché quelle inerenti alla circolazione (segnaletica ecc..) riguardano la competenza del Comune che non può sottrarsi, ed inoltre, tutte le controversie instaurate a causa di danni a persone o cose dovuti dall’inerzia del Comune ad effettuare una manutenzione della strada, possono essere sollevate innanzi il Giudice Ordinario (Cassazione, sezioni unite, 28500/2005), e dunque altri oneri in più per le casse comunali.
In conclusione, non è tanto la proprietà della strada quella conta, quanto l’uso effettivo della stessa (Cass. Civ. Sez. IV sentenza n. 23733/2012).
Dopo l’isolato 13 del Viale Giostra ed il Viale dei Tigli, che vedevano i propri impianti totalmente spenti, la V Circoscrizione punta verso il Viale Annunziata Cpl Garden Ville (stesse o similari caratteristiche tecniche dell’isolato 13 e Viale dei Tigli), conclude il consigliere Laimo (problematiche ampiamente trattate nei lavori della quarta commissione consiliare nella quale lo stesso Laimo ne è presidente), oltre naturalmente i vari problemi agli impianti ricadenti sul territorio circoscrizionale molti dei quali sono totalmente da ripristinare, dal Viale Giostra, Via Palermo e vie limitrofe fino a San Licandro, Annunziata, passando x la litoranea, Circonvallazione e villaggi collinari della Circoscrizione.