Per motivi di ordine e sicurezza ed a tutela della incolumità pubblica con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica con tappo, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, nonché l’uso di spray al peperoncino all’interno dello Stadio “Franco Scoglio” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del campionato di serie D – girone “I” che si terranno durante la stagione calcistica 2019/2020. Il divieto è in vigore da 3 ore prima e 2 ore dopo lo svolgimento di ciascuno incontro calcistico. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione della suddetta ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
Il provvedimento, che non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale, dispone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio online sul sito Internet istituzionale del Comune; nonché la notifica dell’ordinanza per le relative competenze alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale.