Si è conclusa dopo otto mesi la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la SCL – Cgil intervenuta a favore dei lavoratori di SES Gazzetta del Sud. Il Giudice del Lavoro, la Dott.ssa Graziella Bellino, ha emesso un decreto in favore della SLC-CGIL di Messina nel procedimento n. 4333/2023 R.G., dichiarando l’antisindacalità della condotta della Società Editrice Sud, editrice del quotidiano messinese.
La vicenda trae origine da un accordo integrativo stipulato nel 1989 tra la Società Editrice Sud e le organizzazioni sindacali, che prevedeva il pagamento di una quattordicesima mensilità corrispondente a 180 ore lavorative, da erogare durante la festività pasquale. Tale beneficio è stato regolarmente corrisposto fino al 2019, anno in cui l’azienda ha deciso unilateralmente di sospenderlo per trasformarlo in un piano di welfare.
Nonostante una serie di negoziazioni che hanno portato a accordi temporanei per gli anni 2019-2022, nel dicembre 2022, l’azienda ha rifiutato una richiesta di aumento della somma erogata ai lavoratori sotto forma di buoni pasto, proposta dalla SLC-CGIL di Messina. Questa decisione ha portato i lavoratori a chiedere il ripristino della quattordicesima mensilità.
Successivamente, la Società Editrice Sud ha intrapreso una serie di azioni ritenute antisindacali dal sindacato, tra cui il tentativo di spostare le trattative a livello nazionale e la trasmissione di comunicazioni direttamente ai dipendenti, bypassando le organizzazioni sindacali. Inoltre, l’azienda ha stipulato un accordo con un’altra sigla sindacale, la FISTEL-Cisl, senza coinvolgere le RSU legittimamente costituite, violando le norme procedurali previste.
Il giudice ha riconosciuto l’antisindacalità delle azioni della Società Editrice Sud, sottolineando l’illegittimità dell’accordo siglato con la FISTEL-Cisl e l’invalidità del referendum che ha portato alla sua approvazione. La sentenza ha ordinato l’immediata cessazione delle condotte antisindacali e la rimozione dei loro effetti, accogliendo così le richieste della SLC-CGIL di Messina.
La Società Editrice Sud aveva cercato di giustificare le sue azioni, sostenendo che non vi fosse una RSU legittimamente costituita all’interno dell’azienda e che la maggioranza dei lavoratori avesse accettato la proposta aziendale. Tuttavia, il giudice ha respinto queste argomentazioni, riconoscendo la rappresentatività della SLC-CGIL e la correttezza delle sue rivendicazioni.
“Ci auguriamo che questa sentenza possa servire a riportare quel buon senso e un clima sereno, venuto meno nell’ultimo anno – commenta Antonio Di Guardo, segreterio territoriale di Slc Cgil – Al contempo che la dirigenza coprenda la necessità di riaprire un dialogo costruttivo con chi il sindacato lo fa con coscienza e senso del dovere, salvaguardando i diritti dei lavoratori unitamente alla sostenibilità dell’azienda. Solo con una corretta organizzazione aziendale che includa il benessere dei dipendenti, si possono traguardare grandi risultati.”