L’Autorità Anticorruzione, al termine di un’approfondita indagine su una serie di molteplici appalti affidati dall’Università di Messina. ha disposto la delibera n. 184, approvata dal consiglio dell’Anac lo scorso 5 aprile 2022.
Anac contesta che ci sarebbero gravi inadempienze e irregolarità da parte dell’Università di Messina in una serie di appalti che l’Ateneo siculo ha affidato direttamente, al di sopra delle soglie comunitarie, senza gara obbligatoria, utilizzando in maniera abusiva della normativa emergenziale.
Gli appalti contestati dall’Autorità riguardano tutta una serie di lavori: efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ateneo (dieci milioni di importo); i lavori di restauro conservativo dei prospetti e riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario (importo complessivo 7.808.000 di euro); l’esecuzione dei lavori per la riconversione residenze universitarie in due plessi dell’Università (importo affidamenti euro 9.363.953 e euro 8.419.316).
Inoltre, l’indagine ha riguardato affidamenti di forniture e servizi: fornitura e posa in opera di arredi didattici (importo complessivo euro 1.364.740); fornitura e posa in opera di completamento di arredo e accessori (importo complessivo euro 403.124), entrambi affidati con delibera del consiglio d’amministrazione dell’Università di Messina in data 24/9/2021.
L’Anac contesta all’Ateneo siciliano l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni, tenuto conto che tale deroga dovrebbe essere riferita ai casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. Tali presupposti secondo l’Anac non ricorrono negli affidamenti considerati e nei settori indicati: le situazioni di urgenza prospettate dall’Ateneo si possono ricondurre alle situazioni di incuria e carenze manutentive protrattesi nel corso degli anni, non strettamente collegate all’emergenza Covid, così come richiesto dalla normativa.
L’Autorità Anticorruzione, poi, sostiene che – anche a voler ammettere l’applicazione del regime derogatorio in esame – non risultano esserci i presupposti per l’operatività degli affidamenti diretti operati, tenuto conto che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere nel rispetto dall’applicazione dei principi derivanti dalla direttiva 2014/24.
Ne consegue che – per quanto attiene alla scelta della procedura – non può ritenersi operante il richiamato regime di deroga, prospettandosi la necessità del rispetto delle procedure concorsuali ordinarie previsto dalla normativa europea della legislazione nazionale.
Con specifico riferimento all’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, l’Anac ha accertato il mancato possesso dei requisiti di qualificazione “Soa” dell’impresa aggiudicataria; riscontra, altresì, la mancanza, in atti, delle verifiche condotte dall’Università sulla dimostrazione dei requisiti speciali e sulla concreta capacità dell’impresa di svolgere le predette lavorazioni.
Viene contestata, inoltre, la mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, non rinvenendosi una adeguata motivazione. I lavori in esame, infatti, di importo notevole, hanno riguardato l’intero patrimonio immobiliare dell’ateneo, pur trattandosi di interventi su immobili distinti, agevolmente suddivisibili in lotti.
Con riferimento all’affidamento di lavori di restauro conservativo dei prospetti e riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario, l’Anac contesta poi la scorretta applicazione delle norme sulla progettazione, non essendosi rinvenuta una adeguata progettazione idonea a soddisfare il livello del progetto definitivo, richiesto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con riferimento ai lavori per la riconversione della residenza universitaria dell’ex hotel Riviera e ai lavori di conversione in residenze per studenti di una porzione del padiglione A del Policlinico universitario, l’Anac rileva che la stazione appaltante non avrebbe dimostrato la verifica delle categorie e classifiche richieste per i lavori in esame.
Nel caso dei lavori del Policlinico universitario, la qualificazione effettivamente posseduta dall’impresa non consente, in concreto, di soddisfare i requisiti di qualificazione. Per tali appalti non è stata condotta alcuna verifica sul possesso dei requisiti per la progettazione.
Con riguardo agli appalti per forniture e servizi, l’Anac contesta, infine, che non si è rinvenuta evidenza del confronto concorrenziale tra preventivi presentati dalle diverse ditte offerenti. Le affermazioni dell’Università secondo cui vi sarebbe stato tale confronto appaiono prive di supporto documentale. L’Ateneo, infatti, non ha optato per una procedura comparativa, neanche negoziata.
Il rettore Salvatore Cuzzocrea ha replicato:
«Pur nel pieno rispetto della posizione dell’Anac, che aveva già espresso analoghi rilievi alla proposta del governo di conversione in legge del decreto 76, l’Università di Messina ha operato in pieno rispetto delle indicazioni della Commissione parlamentare e dei lavori della conversione in legge del decreto n. 76. Tale posizione è stata suffragata dalla risposta inviata all’interrogazione parlamentare da parte del ministro dell’Università Maria Cristina Messa… In ordine alle valutazioni espresse dall’Anac, la medesima Autorità, nell’ultimo inciso del richiamato parere 2/2020, ha ritenuto di precisare che la propria attività consultiva “serve a indirizzare l’operato delle stazioni appaltanti, ma non può costituire interpretazione autentica della norma”. Siccome l’Ateneo risponde al Ministero, non possiamo far altro che applicare l’interpretazione governativa alla norma che disciplina il mondo universitario. Fermo restando che nei prossimi trenta giorni forniremo ulteriori chiarimenti all’Anac, per fugare i loro dubbi».