E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 259 del 29 ottobre) il decreto 30.9.2021 del Ministero dell’economia e delle finanze contenente le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità (ex art. 4-ter, commi 1 e 2, d.l. 25.5.2021, n. 73, come convertito dalla l. 23.7.2021, n. 106).
La norma anzidetta, infatti, ha previsto – accogliendo una sollecitazione di Confedilizia, che ha chiesto e continua a chiedere anche il giusto risarcimento per tutti i proprietari soggetti al blocco degli sfratti – l’esenzione dal versamento dell’Imu per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30.6.2021.
La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa, a seconda dei casi fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
Poiché tale esenzione è giunta successivamente al versamento della prima rata dell’Imu 2021 (o del versamento dell’unica rata a saldo), la stessa disposizione ha previsto che per coloro che avessero già provveduto al versamento dell’imposta, entro il 16.6.2021, fosse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
Con il decreto finalmente pubblicato in Gazzetta (il cui testo è scaricabile al link sottostante) si stabilisce che per richiedere il rimborso bisogna presentare al Comune competente un’apposita istanza contenente, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi: “a) possesso dell’immobile; b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021; d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu riferita all’anno 2021; e) importo di cui si chiede il rimborso; f) coordinate bancarie”.
Si prevede altresì che i soggetti interessati debbano poi presentare, entro il 30 giugno dell’anno prossimo (o entro altro termine stabilito dal Comune), la dichiarazione Imu, attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’imposta, nonché l’importo del rimborso.
Decreto 30.9.2021