Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto, cosa prevede?

di Michele Bruno – E’ stata emanata l’ordinanza balneare  (n.34/2021) della Capitaneria di Porto, valida fino al 31 Ottobre prossimo, che disciplinerà le regole per l’utilizzo estivo del tratto di mare adiacente alla costa messinese (dal torrente Gallo alla foce dell’Alcantara) in cui si potrà fare il bagno.

Cosa prevede?

Limiti della zona di balneazione: 

  • La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri
    dalle coste a picco, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, è destinata esclusivamente alla balneazione.
  • Nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata ed il Canale degli Inglesi del Comune di Messina, il limite è fissato a 100 metri dalla costa.
  • La zona di mare riservata ai bagnanti va segnalata con gavitelli (boe galleggianti) di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.
  • Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l’incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di strutture balneari di segnalare tali pericoli. I titolari di strutture balneari, ed i Comuni rivieraschi in corrispondenza delle spiagge libere, avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;
  • Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (insomma le aeree entro le quali generalmente si tocca terra), è segnalato
    mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, e collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all’estremità sono saldamente ancorati al fondo.
  • Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l’ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello, in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), riportante la dicitura “ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI – balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto – WARNING – DANGER – DEEP WATER – swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers – ATTENTION – DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés

Disciplina dei mezzi navali: 

  • Sono vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa e a 150 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che
    sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite, adottano le misure necessarie
    affinché l’azione del vento e della corrente non causi l’ingresso nell’area vietata.
  • sono dispensate dal divieto: le unità navali militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità che siano chiaramente riconoscibili come tali, attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all’attività istituzionale in corso;
    i piccoli natanti senza propulsione meccanica; tutte le unità navali esclusivamente all’interno dei corridoi di lancio. Le unità navali adotteranno tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.
  • Le moto d’acqua hanno l’obbligo di navigare a non meno di 400 metri di distanza dalla
    costa.
  • tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.
  • Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi. Anche in questo caso sono dispensate le unità militari, di polizia, di soccorso, in servizio.

    Si ribadisce che la balneazione è vietata per tutto l’anno solare:

    a) all’interno dei porti e porticcioli di giurisdizione (Messina, Giardini Naxos e Marina del
    Nettuno e negli approdi di rada San Francesco e Tremestieri). E’ vietata inoltre fino a 200 metri dalle imboccature e delle strutture portuali misurati dai fanali di ingresso in tutte le
    direzioni ed in zone interessate dal normale transito di navi ed imbarcazioni;
    b) fuori dai porti, in prossimità di punti d’ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o
    galleggianti, (se utilizzati per l’attracco di unità navali di qualsiasi natura), e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l’utilizzo) per una distanza di 50 metri, salvo che non sia diversamente stabilito;
    c) nelle rade/zone di ancoraggio;
    d) a meno di 500 metri dalle navi militari e a meno di 200 metri dalle navi mercantili
    (commerciali) alla fonda;
    e) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe nonché nelle zone appositamente segnalate ed assegnate ad alaggio, varo e sosta di unità da pesca e da diporto;
    f) alla foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico, fino ad una distanza di 50
    metri;
    g) a meno di 200 metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in
    mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell’inizio del divieto;
    h) nello specchio acqueo antistante la “Grotta Azzurra” dell’Isola Bella di Taormina per
    un raggio di metri 100 dall’imboccatura della stessa;
    i) all’interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
    j) a meno di 10 metri dalle unità di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a);
    k) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
    l) nelle zone di mare interdette alla balneazione in forza di provvedimenti localmente
    emanati, a tutela della salute e della incolumità pubblica, dalle competenti Autorità Comunali, le quali a tal fine apporranno idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture a carattere turistico – ricreativo o date in concessione a privati, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l’apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento al provvedimento comunale di interdizione.

  • Per i nuotatori, la balneazione al di fuori del limite delle zone e degli orari indicati (9:00-19:00) deve essere effettuata con la massima prudenza verificando costantemente lo specchio acqueo circostante. In tali casi se non è presente un’unità navale d’appoggio è obbligatorio l’utilizzo dei segnalamenti previsti per le attività subacquee oppure di una calottina di colore rosso.
  • Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose, a meno di 20 metri dal ciglio e a meno di 20 metri dal piede, alla base, e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

Le ulteriori prescrizioni della Capitaneria di Porto prevedono le modalità delle operazioni di salvataggio in mare e la disciplina degli assistenti bagnanti, obblighi e facoltà dei Comuni sulle spiagge libere, dotazioni delle strutture balneari, altri divieti vigenti nella stagione balneare.

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