Gianfranco Zanna, Presidente di Legambiente Sicilia Leandro Janni, Presidente di Italia Nostra Sicilia, Cinzia Oliva, Presidente di Legambiente Messina Annalisa Raffa, Presidente di Italia Nostra Messina hanno inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Messina, alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, all’ispettorato ripartimentale foreste di Messina e per concoscenza al Ministero alla Transizione ecologica e all’Assessorato comunale con delega al Verde urbano, riguardo l’abbattimento degli alberi di alto fusto di via Cesare Battisti e Via Catania.
Ecco cosa scrivono le due associazioni:
Nella mattinata di venerdì 9 Aprile 2021 perveniva alla Legambiente Messina una segnalazione da parte di un cittadino che lamentava l’abbattimento, apparentemente ingiustificato, di alberi di alto fusto di via Cesare Battisti, che si presentavano in apparente buono stato di salute, come attestano le foto allegate. Nella mattinata di lunedì 11 aprile 2021 una nuova segnalazione da parte di una cittadina lamentava l’ingiustificata capitozzatura dei tigli di via Cadorna. Similari tagli di alberi di alto fusto si sono registrati nelle settimane e mesi passati in varie zone cittadine, ripetutamente segnalati da Legambiente Messina con lettere alle autorità competenti e comunicati stampa.
L’ultimo, in ordine cronologico, ha interessato circa 50 esemplari di Eucalipto abbattuti lungo la via Catania. A seguito di tali tagli, in sostituzione degli alberi abbattuti, non è raro vedere la messa a dimora di piante di ordine di grandezza notevolmente inferiore (come ad esempio gli Oleandri in via Cesare Battisti) e comunque ancora molto giovani ed esili (come le Jacarande e le Pawlonie di via Catania.
Considerato che la presenza degli alberi in spazi urbani, ancor più se in prossimità di abitazioni, svolge una funzione fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per i servizi ecosistemici che gli alberi forniscono (attenuazione impatti rumori e polveri sottili, mitigazione del microclima locale, contributo all’incremento della locale biodiversità, produzioni di ossigeno, abbattimento C02); che il patrimonio verde cittadino, grazie anche alla sua valenza estetica, contribuisce alla valorizzazione degli immobili limitrofi; che sostituire con specie diverse le alberature di intere vie cittadine significa cambiare l’identità paesistica della città, cosa che dovrebbe essere quantomeno sottoposta alla discussione cittadina, oltre che al nullaosta degli enti preposti. che nel periodo primavera/estate le alberature cittadine sono luogo privilegiato di nidificazione per l’avifauna selvatica; che il verde urbano svolge un ruolo fondamentale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e fenomeni d’inquinamento atmosferico;
Si chiede di accertare: se relativamente all’abbattimento degli alberi di via Cesare Battisti e via Catania, si sia operato secondo quanto stabilito dalle norme del PRG e del regolamento edilizio cittadino che prevede, ai sensi delle “Norme tecniche di attuazione” della variante al Piano regolatore generale di Messina all’art. 68 – Salvaguardia e potenziamento del verde e delle alberature – che “… l’abbattimento di alberi, nel caso in cui si rendesse inevitabile per motivi riconosciuti validi, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Sindaco”, prescrizione ulteriormente ribadita dal Regolamento edilizio all’art. 74, che evidenzia “Quando per l’esecuzione di opere edilizie, o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera alla messa a dimora di altrettanti alberi possibilmente della stessa grandezza ed essenza. Qualsiasi abbattimento deve essere autorizzato”;
se i suddetti alberi fossero realmente a rischio di crollo e se, come sembra, la loro instabilità non sia stata riscontrata da alcuno specifico studio agronomico, determinando così un danno che si può qualificare come irreparabile per l’intera collettività ;
se l’abbattimento degli alberi cittadini, in quanto determina una perdita sensibile di servizi ecosistemici non adeguatamente compensati dalla sostituzione di piante di gran lunga più esili, rientri nelle previsioni dell’art. 452 bis c.p. “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna…”;
se rientrino nelle tutele previste dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in particolare dell’ Art. 7. “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale” , i filari/alberature/singoli esemplari oggetto in questi mesi di abbattimenti e/o capitozzature nella nostra città, in quanto i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, sono vincolati dalla normativa vigente; se l’abbattimento e/o danneggiamento dei suddetti filari/alberate/singoli esemplari arborei potrebbe rientrare nelle previsioni dell’art. 734 c.p. “Per la realizzazione del reato previsto dall’art 734 cod. pen., non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.” (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10030 del 10 marzo 2015);
se il mancato coinvolgimento dei cittadini da parte dell’attuale Amministrazione comunale non sia in violazione di quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Deliberazione del comitato per il Verde Pubblico presso il Ministero dell’Ambiente 19/2017, del 3 luglio 2017) “l’intervento di rinnovo di un’alberata o di parte di essa, deve essere sempre preceduta da attività capillare di informazione presso la cittadinanza affinché vengano condivisi motivazioni e scopi”;
se “considerato che un albero capitozzato è predisposto a rotture e può essere pericoloso, e che quindi la capitozzatura è riconosciuta come una pratica inaccettabile di potatura, ogni danno causato dalla caduta dei rami può essere riconosciuta come negligenza presso un tribunale” (cfr “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” – Deliberazione del comitato per il Verde Pubblico presso il Ministero dell’Ambiente 19/2017, del 3 luglio 2017);
se l’abbattimento degli alberi in questione e la degradazione degli spazi verdi derivanti da interventi di capitozzatura e/o errate potature, possa prefigurare l’applicazione di quanto previsto dalla legge n.157/1992 sulla tutela della fauna selvatica che prevede all’articolo 21 lettera O e all’articolo 31, sanzioni per la distruzione di uova e nidi e per il disturbo delle specie avifaunistiche in periodo di nidificazione; se vi siano danni erariali anche in riferimento all’eventuale appalto dei lavori. Tutto ciò al fine di accertare ed eventualmente perseguire ai sensi di legge gli eventuali responsabili del precario stato di salute degli alberi cittadini e dei presunti illegittimi tagli operati.
Chiediamo inoltre di essere informati in caso di archiviazione.