Messina, professionisti contro De Luca: impugnato coprifuoco per orari degli studi professionali

Di Michele Bruno – Gli Avvocati Vincenzo Ciraolo e Pietro Ruggeri e il notaio Fabio Tierno hanno deciso di impugnare al Tar di Catania l’ordinanza del Sindaco Cateno De Luca che prevede l’ormai famoso coprifuoco.

Procedimento affidato agli avvocati Michele Giorgio e Joseph Caminiti.

I tre giuristi e i loro difensori chiedono, in un atto di 10 pagine, la sospensione e l’annullamento dell’ordinanza sindacale, dove dispone “la sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie” e di ogni altro atto che faccia da presupposto o sia conseguente, anteriore e successivo, perché ritenuti per loro lesivi.

Perché lesivo? Leggiamo dall’atto di impugnativa: “dopo l’adeguamento ai protocolli imposti a livello nazionale, i ricorrenti si sono visti imporre ulteriori sacrifici che limitano fortemente il regolare svolgimento della loro attività professionale”.

Senonché – proseguono – l’impugnata ordinanza è illegittima” e dunque per gli estensori “va annullata”.

Ne sono convinti perché, in un contesto sanitario emergenziale come quello attuale, per cui è prevista una norma a cui è affidata la gestione nazionale dell’emergenza, sia le Regioni che i Sindaci devono motivare i propri atti urgenti che aggravino le misure imposte, come questa ordinanza contingibile e urgente.

Citano così a loro favore l’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. e le recenti pronunce della Giustizia amministrativa, secondo cui“nel quadro normativo definito dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 19/2020, il Sindaco non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere, finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale” come stabilito ad esempio dal Tar di Bari. Maggior evidenza in questo senso ha anche la sentenza del Tar della Calabria contro l’ordinanza regionale che prevedeva l’obbligo di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Questo significa, per i ricorrenti, che per andare oltre le restrizioni dei dpcm bisogna verificare l’esistenza di situazioni più gravi cui la normativa nazionale non può fare fronte con gli strumenti adottati. Motivazioni che l’ordinanza non chiarirebbe.

Dal momento che i recenti dpcm non ravvisano obblighi come quelli previsti dal Sindaco per le attività professionali, ed essendo immotivata, l’ordinanza dovrebbe essere subito sospesa per non arrecare danni agli ordini professionali.

I giuristi contestano anche l’assenza di dialogo da parte del Sindaco con gli stessi ordini, a parte un accordo privato con il Presidente delle Camere Penali, che non avrebbe alcuna forza di legge perché non integrato nell’ordinanza e sarebbe anche motivo di delegittimazione degli ordini ufficiali.

Non solo essi ritengono che bastino gli accorgimenti comuni per la prevenzione del contagio già raccomandate dalla normativa generale, ma che imporre una chiusura anticipata porterà avvocati e professionisti messinesi a dover accumulare tra loro appuntamenti già presi, mettendo a rischio la salute di clienti e professionisti e la stessa applicabilità dei protocolli di prevenzione.

Sarebbe tutto ideato al deprecabile intento di ‘spettacolarizzare’ la gestione della cosa pubblicaa discapito di provvedimenti davvero efficaci, e ad avvalorare ciò i professionisti citano l’esempio dell’ordinanza sull’attraversamento dello Stretto già impugnata e annullata durante il lockdown dal Consiglio di Stato.

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