Capitaneria di Porto, dal 31 monitoraggio delle acque di Capo Rasocolmo

Capo Rasocolmo, planimetria, immagine Google

Di Michele Bruno – Un’ordinanza odierna della Capitaneria di Porto di Messina (ordinanza R.0000054) firmata dal Comandante Rocco Pepe stabilisce che nel periodo dal 31 agosto 2020 al 14 settembre 2020, presso la località di Capo Rasocolmo (ndr Messina) verrà effettuata un’attività di monitoraggio delle acque marine e costiere con misurazione dei parametri chimico – fisici della colonna d’acqua, prelievo di campioni, oltre che delle acque marine, anche di plancton e sedimenti.

Le operazioni saranno effettuate dalla M/N Teti presso alcuni punti specificati in ordinanza e fanno riferimento al quadro delle attività di ricerca scientifica riferita al
programma di monitoraggio Marine Strategy a Acque Marino Costiere, annunciate con una nota di protocollo di ieri.

Per garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l’incolumità di persone e/o cose durante lo svolgimento del monitoraggio ambientale sono state disposti tutta una serie di divieti:

• Tutte le unità in navigazione in prossimità della zona impegnata dalla campagna
oceanografica dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di
manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per
la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose. Le predette unità non dovranno
in alcun modo ostacolare le attività, prestando particolare attenzione alle segnalazioni che
potrebbero provenire dal personale presente a bordo del mezzo nautico, mantenendosi ad una distanza minima di sicurezza di metri 300 dal mezzo.

Non sono soggette ai divieti:

a) le unità navali ed il personale facenti capo alla Ditta che esegue la campagna di
indagini;
b) le unità navali militari, di polizia adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità,
non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
dall’ente di appartenenza.

Chi contravviene all’ordinanza sarà punito, salvo che il fatto costituisca
diverso e più grave reato/illecito amministrativo:

a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005;
b) negli altri casi, ai sensi dell’artt. 1174 – 1231 del Codice della Navigazione.

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