Con la circolare n.12 del 02.05.2020 del DRPC Sicilia si chiarisce in merito alla pesca sportiva, ordinanza presidente della Regione Siciliana n.18/2020
“In primo luogo, nel concetto di pesca sportiva siccome richiamato dall’ordinanza n.18 va ricompresa sia quella effettuabile da terra (spiagge e altri luoghi a ciò abilitati) sia quella praticabile mediante imbarcazioni da diporto – natanti e/o immatricolate – in mare, acque interne, laghi e/o fiumi, nel rispetto della normativa vigente di settore oltre che delle direttive governative, nazionali e regionali, a tutela della salute e del distanziamento sociale e interpersonale richiamate nei pregressi provvedimenti e nell’ordinanza in epigrafe.
Per le suddette finalità, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio comunale per poter raggiungere le località di pesca prescelte e consentite e i cantieri, i circoli nautici e i porticcioli, con successivo rientro nelle proprie abitazioni.
Nell’attività di pesca sportiva come sopra qualificata debbono poi ritenersi incluse sia quella intesa in senso stretto sia quella c.d. amatoriale o ricreativa, praticata nel territorio regionale da soggetti anche non specificamente tesserati e/o appartenenti e/o affiliati a federazioni, società sportive e circoli, ma che comunque devono essere materialmente in possesso della comunicazione indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al D.M. del 6 dicembre 2010 e ss.mm.ii. anche se notificata e/o registrata sul sito del MIPAAF in data antecedente all’adozione del predetto Decreto.”
All’interno degli scafi atti alla pesca sportiva e/o amatoriale che di quelli strettamente utilizzati nella fase di trasbordo di persone da uno scafo utilizzato per il trasporto ad un altro, può ritenersi sufficiente arginare la distanza fra soggetto e soggetto nella misura di almeno un metro e mezzo (1,50 mt.) con conseguente numero massimo di passeggeri contenuto in ragione delle dimensioni utili e calpestabili dell’imbarcazione ospitante e obbligo a carico di ciascun passeggero dei dispositivi di protezione individuale.
“In via esemplificativa, possono essere trasportate n. 2 persone in una imbarcazione fino a 5 metri, n. 3 in uno scafo fino a 6 metri, n. 4 in uno scafo fino a 7 metri e così, a seguire, in
considerazione e nel rispetto del parametro di distanza minima di sicurezza sopra richiamato fra ogni componente dell’equipaggio, rapportato alla detta lunghezza f.t. dello scafo”.