L’ultima ordinanza di De Luca: un “database per i Pendolari dello Stretto”

Poco importa se al grido di “Non faccio passare più nessuno nel mio Comune“ abbiamo in migliaia assistito in diretta all’ovvio passaggio di persone autorizzate. Poco importa che il sindaco abbia detto “Schiererò il mio esercito per far rispettare la mia ordinanza”, e “non mi faccio pisciare addosso da Roma”.
Cateno De Luca, con la fascia tricolore, si è presentato al porto circondato da un codazzo  che ha nei fatti creato un assembramento, per protestare contro l’arrivo di navi e di cittadini diretti in Sicilia e per contestare le misure adottate dal Viminale (nei giorni scorsi aveva detto: “Vaffanculo Viminale”).
Stamattina il primo cittadino messinese si è recato nuovamente al porto, poi ha preso un traghetto in direzione Villa San Giovanni, sulla sponda calabrese, per verificare “se è tutto in regola”. E nel frattempo ha emesso l’ennesima ordinanza, chiedendo ai traghettatori pubblici e privati di adeguarsi entro le prossime 48 ore. Concedendosi quindi tutto il tempo necessario per alimentare un dibattito che sposta l’attenzione dall’urgenza sanitaria di Messina, dove ancora non si conoscono i numeri dei letti disponibili e le informazioni sui presidi sanitari da distribuire (giusto per fare un esempio, ndr).
Ma ecco cosa dice l’ordinanza: 
Il Sindaco Cateno De Luca, con ordinanza n. 75 di oggi, martedì 24 marzo, dispone:
1) ai concessionari per il trasporto navale e ferroviario, di istituire un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento. La banca dati dovrà essere data in gestione alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
2) le attività di prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell’orario previsto per la partenza, ciò per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o meno essere autorizzati da parte del Presidente della Regione, così come previsto nel Decreto n. 118 del 16/3/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a raggiungere la propria destinazione;
3) i dati raccolti ed inseriti nella banca dati come sopra indicata ed organizzata, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale del viaggio, dovranno essere trasmessi dai Concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Comune di Messina ([email protected]) ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. Quest’ultima circostanza consentirà al Sindaco del Comune di destinazione di poter esercitare la propria attività di monitoraggio; 4) relativamente ai viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” i Concessionari del servizio di trasporto dovranno effettuare la registrazione iniziale, attribuendo a ciascuno di essi un codice identificativo univoco che consentirà il diritto al passaggio quotidiano. I concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto sono obbligati a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali.
I Concessionari dei servizi di trasporto dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine di 48 ore a decorrere dalla pubblicazione della stessa (giorno 26 marzo 2020 ore 14.00). La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. Inoltre l’inosservanza alla presente Ordinanza comporta il divieto di transito veicolare all’interno del territorio comunale, ciò in ottemperanza dell’Ordinanza del Ministro della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020, che vieta gli spostamenti tra comuni. La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

Allegati

  • pdfordinanza n. 75
    Data di aggiunta: 24 marzo 2020 7:54 Dimensione file: 1 MB Downloads: 11

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