L’ordinanza sindacale numero 60 dell’11 marzo scorso contiene misure da ritenersi in contrasto con i provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 adottate a livello statale, in particolare, da ultimo, con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 64 dell’11 marzo 2020)”.
Così il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, in una nota ufficiale inviata al sindaco di Messina, Cateno De Luca. Decisione anticipata da una fonte Ansa del Viminale.
Il documento ufficiale richiama il disposto dell’articolo 35 del dl del 2 marzo 2020 numero 9, “il quale prevede che a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus, “non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.
Per questo, l’ordinanza sindacale è “da considerarsi priva di ogni effetto” perché “non trova fondamento e presupposto in una situazione di accertata, specifica gravità medico – sanitaria relativa a quest’ambito comunale” e “i precetti più restrittivi ivi previsti pregiudicherebbero lo svolgimento di attività che, nell’ambito del citato decreto 11 marzo 2020, sono state ritenute funzionali allo svolgimento di servizi essenziali”.
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