Conferenza del Presidente Conte: Italia diventa zona protetta, nuovo decreto “Io resto a casa”



di Mi.Bru. – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presenziato ormai ieri sera in Conferenza Stampa per annunciare il nuovo decreto da lui stesso sintetizzato con il titolo “Io resto a casa”, per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

In seguito all’esodo di tantissime persone di ritorno a casa dalle regioni del Nord a rischio a quelle del Sud si è a suo avviso reso necessario un nuovo intervento che rende ad oggi l’Italia “Zona Protetta”. non ci sono più quindi zone rosse e gialle, l’Italia è un’intera zona arancione sottoposta a restrizioni legislative.

Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. – ha detto il Premier. – Non ci saranno più “zona rossa” o “zona 1 e zone 2”, ci sarà solo l’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre – ha concluso Conte – aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili. -.

Ma ecco le misure previste dal nuovo decreto, sintetizzate in questi punti:

  • Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • vengono presi provvedimenti per evitare ogni spostamento di persone in entrata e in uscita all’interno del territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
  • sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività.
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro con sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, con sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di un metro dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse tutte le strutture commerciali e i mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di un metro con sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza di un metro le strutture dovranno essere chiuse, escluse farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza di un metro  con sospensione dell’ attività in caso di violazione;
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono utilizzabili a porte chiuse soltanto per le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive Federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. E’ consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico (Sono quindi ad esempio sospesi i campionati di calcio di Serie A e degli altri sport, escluse i match internazionali, come la Champions League, che saranno a porte chiuse o senza pubblico).
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, e corsi tenuti da altri enti pubblici e privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Gli enti gestori devono provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari o in modalità telematica; sono invece esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi con modalità a distanza o garantendo la distanza di sicurezza di un metro;
  • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.

 

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