Coronavirus, Organismo Congressuale Forense: dal 6 marzo stop alle udienze per 15 giorni

L’Organismo Congressuale Forense OCF ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione e in tutta Italia, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”.

Nel testo si legge che “l’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella  cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione”.

Ecco il testo integrale della delibera firmata dal segretario avv. Vincenzo Ciraolo e dal coordinatore avv Giovanni Malinconico

Riunito in conferenza on-line nella seduta del 4 marzo 2020 dalle ore 20,20, con la presenza di:
– Avv. Giovanni MALINCONICO (Coordinatore);
– Avv. Vincenzo CIRAOLO (Segretario)
– Avv. Alessandro VACCARO (Tesoriere)
– Avv. Cinzia PRETI (Componente);
– Avv. Armando ROSSI (Componente)
– Avv. Rosanna ROVERE (Componente);
– Avv. Giovanni STEFANÌ (Componente).

CONSIDERATO

1- che l’emergenza derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” sta procurando
grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dalla
intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo,
con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d’urgenza
che regolamentare;
2- che, per quanto riguarda le attività giudiziarie, tale emergenza è stata fronteggiata
con misure incentrate sulla riduzione e sospensione delle attività relativamente
alle sole “zone rosse”;
3- che in particolare, l’art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 prevede, tra le altre misure, la
sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e
contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti
nell’allegato n. 1 al DPCM dell’1.03.2020 (cd. “zona rossa”) e di quelli in cui le parti
o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l’eccezione dei
procedimenti connotati da urgenza;
4- che si tratta di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il
rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che
connotano le attività giudiziarie in quanto
a- il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio
nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio;
b- che ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni,
interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre
gli Avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo
indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione,
c- negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti
e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori,
(etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. n. 9/2020, e si concretizza il
rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio
diffuso e incontrollato;
d- negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, effettuare i
dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle
persone;
e- lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro
inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur
minimo controllo igienico-sanitario,
f- la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali
dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto
provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di
udienza e all’interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente
insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle
condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano
attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
5- che, in ragione delle problematiche ora evidenziate, si stanno moltiplicando casi di
contagio di Avvocati e Magistrati;
6- che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale richieste di intervenire in modo
immediato, con misure più adeguate e significative, ivi inclusa la sospensione delle
udienze su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione delle attività relative a
procedimenti urgenti e indifferibili;
7- che l’Organismo Congressuale Forense ha immediatamente segnalato al Ministro
della Giustizia la gravità e delicatezza della questione sia per le vie brevi
(personalmente in data 26.02.2020), sia in modo formale, dapprima con nota del
25.02.2020 e da ultimo con nota in data 3.02.2020 con la quale è stata
espressamente richiesta la sospensione delle udienze al fine di studiare e mettere
in atto più adeguate misure di contrasto al contagio;
8- che tali richieste sono rimaste tutte prive di alcun riscontro;
9- che l’assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l’incolumità degli
Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza e che la
situazione venutasi a determinare rientra nella ipotesi dei “gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”;
10- che l ‘art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone
che l’Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del
Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, 3° comma, legge
31.12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l’astensione dalle
udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
11- che il Regolamento Interno dell’OCF, così come approvato nella seduta del
23.11.18, all’art. 7, 5° comma prevede che: “ Nel caso in cui si determinino
situazioni di eccezionale gravità che richiedano di essere affrontate in via
immediata, in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l’assetto
delle istituzioni democratiche e della giurisdizione, l’Ufficio di Coordinamento
può con propria deliberazione indire l’astensione dalle udienze anche in difetto
della previa proclamazione dello stato di agitazione, dando puntuale motivazione
delle ragioni di grave ed imprescindibile urgenza. In tale ipotesi, con la delibera
di indizione, l’Ufficio di Coordinamento provvederà alla immediata convocazione
dell’Assemblea, anche in deroga al termine ordinario di preavviso, al fine di
riferirne ed affinché siano assunti i deliberati conseguenti”;
12- che, in ogni caso, l’assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da
parte dell’Ufficio di Coordinamento, da una consultazione informale con tutti i
componenti dell’Assemblea dalla quale è emersa la opportunità di intervenire con
l’immediata indizione dell’astensione nei termini di cui al presente deliberato;
13- che l’art. 2, 7° co. della legge 26.04.1990 n. 146, come recepito nel “Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”, consente la
deroga delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata
nei casi di astensione per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori”, situazione sicuramente configurabile nel caso di specie;
14- che vani sono risultati tutti i tentativi reiteratamente svolti affinché si ovviasse alla
situazione di pericolo denunciata;
Tanto premesso,
INDICE
l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della
Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al
20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con
esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività
indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”
DÀ AVVISO
che l’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in
ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del
legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine
preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella
cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati
costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di
pericolo sanitario sottese alla astensione
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze
istituzionali ed associative dell’Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e Finanze e ai
Capi di tutti gli Uffici Giudiziari Italiani.

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