Circola presso i Consiglieri un documento dal titolo: “piano di liquidazione e competenza consiglio comunale” (All. 1) secondo cui l’art. 50 dello statuto ATM sarebbe “disapplicato” perché troppo vecchio e precedente all’entrata in vigore del TUEL. Il parere è fondato su una sentenza del CGA relativa alla liquidazione dell’ASM di Taormina (azienda speciale) (All. 2).
“Chi ha scritto quella nota?” si chiedono gli attivisti del laboratorio civico MessinAccomuna, che mettono in guardia i consiglieri comunali ritenendola fuorviante in merito alle prerogative del consiglio rispetto alla liquidazione dell’Atm, uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione Accorinti.
“In linea con la delibera, anche l’interpretazione fornita della sentenza del CGA è “furba”: è omissiva, decontestualizzata e fuorviante e conduce a conclusioni sbagliate – si legge in una lunga nota – estranee al contenuto della sentenza, alle procedure adottabili e, in ultima istanza, alla norma vigente, soprattutto in relazione alle modifiche di competenze rispettivamente della Giunta e del Consiglio introdotte dal TUEL (il DLgsl 267/2000). Come di seguito chiarito, l’art. 50 dello statuto di ATM, con riferimento alle responsabilità del Consiglio, è coerente e compatibile con l’ordinamento vigente e, dunque deve essere considerato come pienamente valido e vincolante. Ne consegue che il Consiglio ha il dovere di “approvare” il piano di liquidazione, e non può limitarsi a una mera “presa d’atto”. Inoltre l’approvazione della delibera in questione (in qualunque forma dovesse avvenire) darebbe comunque luogo a una condivisione o all’avallo di contenuti che, sotto il profilo della narrativa, contengono ricostruzioni omissive e potenzialmente calunniose di atti e fatti amministrativi e, sotto il profilo contabile, contengono informazioni non asseverate dal competente organo di revisione.
Contrariamente a quanto rappresentato, quella sentenza – continua MessinAccomuna – nel caso specifico trattato, afferma che l’attuale contesto normativo ha ridotto i poteri della Giunta e ha mantenuto intatte (eventualmente allargandole) le potestà del Consiglio. Al punto che il CGA dichiara che bene ha fatto il Consiglio Comunale a revocare gli amministratori dell’azienda (che erano stati nominati dalla Giunta) e a nominare un liquidatore di propria fiducia. In pratica: male ha fatto la Giunta De Luca a nominare da sé un organo di liquidazione, visto che per il CGA il potere di nomina dei Commissari (se così previsto da un novellato statuto) può/deve essere riconosciuto al Consiglio e non alla Giunta.
Correttamente il parere afferma che l’entrata in vigore del TUEL modifica e travolge il “vecchio” art. 85 del DPR 902/1986 (da cui origina l’art. 50 dello statuto ATM). Non dice però il parere quale parte dell’art. 85 è effettivamente travolta dalla nuova normativa e, soprattutto, che l’organo di governo del Comune che vede ridurre poteri, funzioni e compiti NON è il Consiglio, MA la Giunta. Infatti, dopo aver richiamato l’assetto funzionale preesistente al TUEL, il CGA afferma:
Ben si comprende che il nuovo assetto limita i poteri non già del Consiglio, su cui il CGA non interviene a chiarimento, ma della Giunta, chiamata non assolvere più a funzioni “propriamente gestorie”.
Inoltre, per comprendere una sentenza, la stessa deve essere contestualizzata e riferita alla concreta fattispecie su cui si applica”.