Il regime di inedificabilità assoluta disposto dal Piano Paesaggistico è venuto
meno in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione
urbanistica del Comune di Lipari.
Lo stabilisce una sentenza del Tar di Catania (la numero 258 del 18 febbraio) che ha accolto il ricorso proposto da una società avverso un provvedimento della Soprintendenza di Messina.
A dare la notizia è il prof. Antonio Saitta, che ha assistito, in sede legale, le ragioni della ditta. “Si tratta di una sentenza molto importante – spiega Saitta – perché elimina ogni
residuo dubbio in ordine al rapporto tra P.R.G. di Lipari e Piano Paesaggistico e che
servirà ad orientare l’attività delle amministrazioni, dei professionisti e dei privati
impegnati in interventi edilizi con un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela del
patrimonio paesaggistico e quelle di sviluppo del territorio”.
Nel giudizio, evidenzia Saitta, si trattava del progetto di realizzazione di un impianto
per la distribuzione di carburanti in località Pianoconte, previsto nel piano di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, ma spostato di pochi metri
rispetto al sito individuato originariamente.
La Soprintendenza, che nel 2016 aveva autorizzato l’opera, in sede di conferenza dei servizi ha revocato il parere favorevole affermando che il Piano paesistico rendeva non più realizzabile il progetto.
“L’iniziativa della Soprintendenza ha determinato gravi problemi agli operatori
ed ai privati i quali, avendo già ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni
successivamente all’adozione del Piano paesaggistico, hanno visto improvvisamente e inaspettatamente compromessi i propri investimenti nonostante nulla fosse nel
frattempo mutato sul piano sostanziale”.
Il Tribunale Amministrativo catanese ha, pertanto, annullato la revoca del
precedente parere favorevole sia per una serie di vizi del procedimento sia perché, nel
merito il Piano Paesaggistico non rende incompatibile la realizzazione di quanto
previsto nel P.R.G.