Il randagismo è una delle problematiche maggiori di Messina. A essere coinvolti non sono soltanto i volontari e le associazioni che giorno per giorno si occupano del benessere degli animali a quattro zampe per le strade, ma anche i medici veterinari liberi professionisti e le istituzioni, prime fra tutte il Comune di Messina e l’Asp. Per tutti i soggetti coinvolti nel trattamento del randagismo su proposta della segretaria Dott.ssa Annalisa Previti per la prima volta l’Ordine dei Medici Veterinari di Messina ha stilato il vademecum approvata all’unanimità come “indirizzo” ai propri iscritti e a tutte le categorie interessate che possa porre le basi per una proficua attività lavorativa.
Ecco il vademecum integrale.
RANDAGISMO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’.
UN VADEMECUM PER IL MEDICO VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA
Nello svolgimento della propria attività clinico-ambulatoriale, sempre più spesso, il libero professionista si ritrova coinvolto in situazioni che stanno assumendo caratteri grotteschi, tanto per colpa di vuoti normativi in materia quanto per la mancanza di sostegno al professionista.
È il caso dei rapporti/scontri con le associazioni animaliste che sovente sembrano dimenticare il minimo comune denominatore che muove entrambe le parti, medicoveterinario e “animalista”, ovvero il benessere e la tutela del soggetto condotto in struttura, spesso randagio in condizioni di urgenza.
L’Ordine dei Medici Veterinari di Messina, su proposta della segretaria Dott.ssa Annalisa Previti approvata all’unanimità, facendo seguito ad un tavolo tecnico tra liberi professionisti svoltosi presso la sede dell’Ordine giorno 8 agosto 2018, ha ritenuto opportuno e doveroso fornire un “indirizzo” ai propri iscritti che possa porre le basi per una proficua attività lavorativa.
Un vademecum chiarificatore della normativa vigente, condiviso dagli iscritti e da proporre a chi usufruisce delle prestazioni Medico Veterinaria, per sciogliere velocemente i nodi che in alcune situazioni si apprestano a diventare indistricabili e in cui le responsabilità non sonochiaramente identificabili dai “non addetti ai lavori”.
1. CONFERIMENTO DI INCARICO
Questo documento è a disposizione di Medici Veterinari e Clienti sul sito ufficialedell’Ordine ( www.ordinemediciveterinarimessina.it ), e può essere utilizzato sia dal professionista in occasione della presa in carico di un animale di proprietà o di un randagio sprovvisto di microchip per garantire maggiore trasparenza al cliente evitando al tempo stesso futuri contenziosi circa il pagamento dell’onorario, che da un cliente che conduce in struttura un animale, o anche da un semplice detentore, o ancora dal rappresentante di un’associazione. Questo garantisce un’immediata presa di coscienza delle eventuali spese mediche dasostenere, certamente dopo una prima stabilizzazione del soggetto.
2. OBBLIGO DI SOCCORSO
Il Codice Deontologico richiama all’art.14 il “Dovere di assistenza”:
“Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, diprestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza…” Pur sottolineando che tale dovere “ …non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle prestazioni”.
A tal proposito appare utile distinguere le condizioni di:
PRONTO SOCCORSO H24. Nelle strutture che offrono questo tipo di servizio è indispensabile che il medico veterinario sia presente H24, per cuil’assoluto obbligo al primo soccorso viene esercitato direttamente in struttura.
REPERIBILITA’ H24. In tal caso l’obbligo di assistenza si esercita anchesolo attivandosi per assicurare adeguata assistenza, ad esempio consigliando la struttura di pronto soccorso più vicina.
Per meglio comprendere chi è effettivamente obbligato ad un immediato soccorso del soggetto è importante effettuare un’ ulteriore precisazione tra le diverse tipologie di strutture mediche consentite per legge:
AMBULATORIO VETERINARIO in cui non è consentito effettuare il ricoverodell’animale se non oltre quello giornaliero;
CLINICA VETERINARIA in cui è prevista la degenza;
OSPEDALE VETERINARIO in cui è prevista l’obbligo della presenza continuativa di un medico veterinario H24 che garantisca l’espletamento dell’attività di pronto soccorso e dei servizi di laboratorio.
3. IPOTESI DI ANIMALE FERITO IN STRADA. QUANDO CI CHIEDONO CHI CHIAMARE.
In primis chi trova un animale ferito o malato per strada è obbligato a chiamare leforze dell’ordine (polizia locale, polizia provinciale, polizia stradale se in autostradeo strade extraurbane, polizia ferroviaria se sui binari, Carabinieri, Guardia di finanza,ecc.) che hanno l’obbligo di intervenire tempestivamente.
L’attività di polizia urbana riguarda infatti la tutela dell’integrità del pubblicodemanio e del patrimonio comunale e la salvaguardia di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli individui e contribuendo alla sicurezza dei cittadini; in essa sono contemplate anche alcune leggi riguardanti gli animali che essi hanno il dovere di far rispettare.
Tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (1), e quelli che rifiutano di espletare i loro doveri, possono essere denunciati per “omissione o rifiuto di atti d’ufficio”.
Alla luce di quanto detto i Veterinari possono consigliare, qualora fossero chiamati telefonicamente da un libero cittadino alle prese con un animale ferito per strada, dicontattare le forze dell’Ordine e nel caso di riscontro negativo di segnare giorno e ora del rifiuto a intervenire e di recarsi con tali dati presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Segreteria di Procura etc.) per sporgere regolare denuncia per mancato servizio pubblico o di pubblica necessità.
1 (Cassazione , III° Sez. Penale, sentenza n. 1872 del 27 settembre 1991). “La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragioni del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica”. (Cassazione, IV° sez. Penale, sentenza n. 4907 del 19 novembre 2003).”L’azione tipica del delitto di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., è integrata dal mancato compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblicoservizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse; ne consegue che il reato omissivo proprio e a consumazione istantanea, deve intendersi perfezionato con la scadenza del predetto termine”. (Cassazione, VI° sez. Penale, sentenza n. 27044 del 3 luglio 2008)
L’animale ferito deve essere portato presso una struttura con la quale il Comunedeve essere convenzionato per legge. Ogni Comune infatti deve essere convenzionato con un canile che presenti al suo interno rifugio sanitario e spazi per il ricovero.
4. OBBLIGO DI MICROCHIP (LEGGE REGIONALE N.15 DEL 2000 CHE RECEPISCE LA 281/91)
Il veterinario, libero professionista, ha l’obbligo di verificare la presenza dell’identificativo secondo l’Ordinanza del 6 agosto 2008. In caso di mancanza oilleggibilità è obbligato ad informare il proprietario circa gli obblighi di legge e fare segnalazione alla ASP competente.
Far rispettare l’obbligo di identificazione non solo rappresenta un dovere legale, ma anche morale, volto a scongiurare il fenomeno degli abbandoni alla base del sempre crescente problema del randagismo sul nostro territorio.
Nel caso in cui il cane ferito/malato ritrovato per strada fosse dotato di chip, la responsabilità nonché gli oneri sono a totale carico del proprietario.
5. CANI SENZA MICROCHIP
Attenendoci alle disposizioni della succitata Legge Regionale, il cane randagio, di cui è proprietario il Sindaco, deve essere condotto presso il rifugio sanitario pubblico o convenzionato.
Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i Comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell’Albo (art. 19 della legge regionale) che gestiscono rifugi privati per cani. Presso i rifugi sanitari pubblici l’assistenza sanitaria degli animali ospitati è assicurata dall’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. L’assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati, invece, è assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall’associazione protezionistica o animalista che gestisce l’impianto.
L’Ordinanza Ministeriale del 16 luglio 2009 riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono sul territorio di competenza. Solo nella fase successiva alla cattura, il servizio veterinario dell’ASP, servendosi delle strutture ambulatoriali e di ricovero appositamente messe a disposizione dai Comuni, opera interventi di sterilizzazione gratuita dei cani randagi nonché l’attività di microchippatura e l’inserimento degli stessi in anagrafe canina.
Con Decreto Assessoriale del 13/12/2007 GURS del 25/01/2008 sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale per il controllo del randagismo.
- OBBLIGHI DEL COMUNE
Tra le varie competenze, i Comuni sono obbligati ad assicurare: la cattura dei cani vaganti o il prelievo dei cani incidentati, feriti o malati;
in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
Nei Comuni che sono dotati di rifugi sanitari, (strutture attrezzate di ambulatorio veterinario, sala operatoria e degenza cani) sarà garantita daparte del servizio veterinario dell’ASP, all’interno di tali strutture, l’attività diprimo intervento e di primo soccorso (cioè assolvere le funzioni di emergenza di normale routine clinica e chirurgica). Nelle situazioni piùcomplesse, al fine di evitare interventi improvvisati, l’animale dovràseguire una procedura diagnostica adeguata in strutture specialistiche private autorizzate e dotate di idonee attrezzature (con spesa a carico dei singoli Comuni) per poter definire una diagnosi certa ed impostareun’adeguata procedura terapeutica.
- OBBLIGHI DELL’ASP
Per quanto concerne le Competenze ASP, queste sono chiamate in causa per:
Collaborare con i Comuni per l’attivazione degli ambulatori veterinari
comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;Provvedere alla fornitura farmaceutica e del materiale ambulatoriale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari attivati di concerto
con i Comuni;
Acquistare i microchip;
Provvedere all’assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari/ricoveropubblici;
Provvedere alla vigilanza sanitaria e al controllo di benessere degli animali nei rifugi/sanitari ricovero;
Garantire il servizio di Reperibilità diurno e notturno;
Rilasciare pareri per la realizzazione di rifugi sanitari/ricovero e cimiteri per cani.
In alcuni casi, come quello in cui versa la città metropolitana di Messina, la mancanza di un canile pubblico nonché l’assenza, ad oggi, di convenzioni con strutture private rappresenta l’anello debole di questo delicato sistema di tutela del randagio.
Insieme a questa grave carenza crolla anche il baluardo della reperibilità H24 del veterinario ASP, il quale dovrebbe invece garantire il servizio di pronto soccorso evalutare lo stato di reale urgenza del soggetto da condurre presso l’una o l’altrastruttura.
Quindi, in ultimo, per rispondere alla frequente domanda di attribuzione di responsabilità nel caso di soccorso veterinario in condizioni di emergenza, se è vero che il Comune è il diretto responsabile alla tutela della salute di un randagio, ed è quindi obbligato a farsi carico degli oneri in tali circostanze, è anche vero che non esistendo convenzioni attive presso strutture pubbliche il veterinario può anche –dopo stabilizzazione del soggetto- richiedere un onorario congruo al suo operato a colui il quale conduce in struttura un cane/gatto ferito/avvelenato ecc., soprattutto se non sono intervenute le forze dell’ordine.
8. ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. QUALI SONO AUTORIZZATE?
La legge regionale 15/2000 sottolinea che “Presso l’Assessorato della sanità è istituito l’Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e cheperseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali”.Per la provincia di Messina (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio nale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Randagismo/Albo_regionale_ delle_associazioni_per_la_protezione_degl.pdf)
Lega nazionale difesa del cane, c.da Acquarasta SS 113 Km 23300 Piano Torre responsabile Merenda Caterina Decreto Regionale 2313 ;
Associazione Amici del Cane Onlus Messina Via S.M. Alemanna, 5 responsabile Arcovito Caterina Decreto Regionale 2133;
Associazione Gli Amici di Fido & C.Messina Via G. Pilli n.32 rione Montesanto responsabile Ruggeri Rosa Maria rifugio proprio vecchia facoltà veterinaria zona Falcata ME Decreto Regionale 4193;
Associazione Amici degli Animali, Barcellona P.G. Via Cairoli 128 responsabile Sidoti Marcella Decreto Regionale 4355;
Associazione Parco dello Stretto Via P. Castelli 284 Rione Gravitelli responsabile Filocamo Giuseppe Rif. Parco dello Stretto via S.Corrado Decreto Regionale 4815;
EOLO A QUATTRO ZAMPE Onlus Lipari (Is. Eolie)ME Via F.sco Crispi n. 56 responsabile Gulotta Laura Rif. di Vallone Bianco Decreto regionale 8724;
L.I.D.A. lega Italiana Diritti dell’Animale ME Villafranca Tirrena ME Via Nazionale158 responsabile De Luca Cardillo Annalisa
A MASSARIA “Terme Vigliatore ME via Benedettina Inferiore 156 di Catalfamo Antonino Ricovero A MASSARIA c.da Marche Decreto regionale 1385
UN GATTO PER AMICO Messina Via Arcieri, 2 – Vill.S.Agata – responsabile Serra Concetta Assunta Decreto regionale 829;
Lega Naz. Difesa del Cane – sez. di Taormina Vico A. di via Don Minzoni, 8 responsabile Strazzeri Sergio decreto regionale 396;
LIDA JONICA Nizza di Sicilia Via Garibaldi, 95 responsabile Ruberto Simone decreto regionale 1604;
Associazione RANDAGIOIOSO Terme Vigliatore ME Via Marchesana 273 responsabile Aspa Angela decreto regionale 977;
Associazione RANGERS INTERNATIONAL Ucria ME Via P. Bernardino responsabile Marcantone Giuseppe decreto regionale 292;
Associazione RANGERS INTERNATIONAL Castell’Umberto ME Via G.Cascino sn Gridà Cucco 395
Associazione SOCCORIAMOLI Messina ME Via Del Santo 52 responsabile Torre Maurizio decreto regionale 421
9. TUTELA DA PARTE DELL’ORDINE DEI PROPRI ISCRITTI
Come è emerso dai fatti di cronaca locale degli ultimi anni, accade purtroppo che il libero professionista sia vittima di attacchi mediatici diffamatori. Crediamo che questa circostanza sia attribuibile ad una mancanza di comunicazione adeguata con chi immagina la professione medico veterinaria come una mera passione/missione piuttosto che il frutto di anni di studi e perfezionamento alla stregua di tutte le altre professioni sanitarie. Questa immaginazione perversa conduce ad una pregiudiziale diffidenza nei confronti del Medico Veterinario che spesso sfocia in episodi disdicevoli, indecorosi e privi di logica.
Un cane randagio che perviene in una struttura privata comporta dei costi che sono direttamente proporzionali alla qualità della prestazione offerta e il Veterinario nonpuò e non deve essere l’unico a farsene carico, anche considerando che il professionista che opera in strutture ospedaliere, è assoggettato a direttive e disposizioni interne dalle quali non può esimersi.
Per queste e altre ragioni, a tutela del decoro della professione e della dignità deipropri iscritti, l’Ordine dei Medici Veterinari di Messina perseguirà in ogni modo consentito dalla legge le condotte diffamatorie nei confronti della Professione Veterinaria e dei singoli iscritti, affidando l’accertamento di reati quali ladiffamazione a dei legali di riferimento, nonché costituendosi parte civile in cause intraprese da parte dei propri iscritti, i quali sono invitati a denunciare attacchi di ogni sorta, non ultimi quelli mediatici tramite i moderni social (facebook ad esempio) che si potrebbero configurare quali reati di diffamazione aggravati dal mezzo stampa.
A margine di questo documento è utile informare gli iscritti che è stato avviato presso il comune di Messina un dialogo che si auspica condurrà alla stipula di una convenzione con le strutture private per le prestazioni di emergenza, prevedendo un ribasso pari a massimo il 22% rispetto al tariffario ufficiale.