La Procura Federale, con atto del 21 aprile 2017 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A9) e A10) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, “per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, rispettivamente della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’ente proprietario (A9) e della comunicazione della Lega Pro e della CO.VI.SOC, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l’ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti (A10) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti“; ha altresì deferito la Società ACR Messina Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa Federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2015/2016 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del medesimo termine, per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.
Alla riunione del 15 giugno 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione dell’inibizione di 40 giorni di cui 30 per il primo inadempimento e 10 per il successivo per Pietro Lo Monaco e a carico della Società ACR Messina Calcio l’ammenda di € 2.000,00.
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.
Il TFN ha accolto infine il deferimento, ritenendo congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante. Per questo Pietro Lo Monaco è stato inibito per 40 giorni e alla Società ACR Messina Calcio è stata inflitta un’ammenda di € 2.000,00.