La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. dello scorso 8 marzo afferente la mancata osservanza da parte della Società ACR Messina Srl dell’adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13 dicembre 2016 per il mancato deposito, entro il 31 gennaio 2017, di una nuova garanzia dell’importo di Euro 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, ha deferito a questo Tribunale la predetta Società peloritana, contestando a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere da propri Legali Rappresentanti all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, la violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016.
Il deferimento è stato rigettato e per l’effetto il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulla sanzione richiesta dalla Procura Federale (due punti di penalizzazione, ndr).
Ecco il testo della sentenza
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 86/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; Avv. Paolo Clarizia, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni si è riunito il 9.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni: “” (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACR MESSINA – (nota n. 11828/968 pf16-17 GP/GC/ac del 28.4.2017).
La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente la mancata osservanza da parte della Società ACR Messina Srl dell’adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13.12.2016 per il mancato deposito, entro il 31.01.2017, di una nuova garanzia dell’importo di Euro 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, ha deferito a questo Tribunale la predetta Società ACR Messina Srl, contestando a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere da propri Legali Rappresentanti all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, la violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. 97/A del 13.12.2016. Le memorie difensive La Società ACR Messina Srl non ha depositato difese. Il dibattimento All’udienza sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè, il Dott. Luca Scarpa e il Dott. Mauro De Dominicis, e la ACR Messina Srl che si è costituita con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Massimo Rizzo. La Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di punti di penalizzazione in classifica 2 (due) da scontarsi nel campionato nazionale di Lega Pro, stagione sportiva in corso. I difensori della Società hanno eccepito, in rito, l’improcedibilità dell’azione disciplinare non essendosi perfezionata la notifica del deferimento nei confronti dei legali rappresentanti, e, nel merito, che la Procura Federale non avrebbe provato né l’omesso pagamento del premio, né l’inefficacia della polizza depositata, concludendo per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’applicazione del minimo edittale. I motivi della decisione 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐ SS 2016‐2017 Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Innanzitutto, l’eccezione d’improcedibilità del deferimento è soltanto parzialmente fondata. In virtù dell’omessa notifica dell’atto di deferimento ai legali rappresentanti della Società e soprattutto dell’assenza nel predetto atto di deferimento di qualsivoglia contestazione nei confronti di questi ultimi, la contestazione all’ACR Messina Srl, a titolo di responsabilità diretta, delle condotte poste in essere da propri legali rappresentanti risulta improcedibile. Tuttavia, con l’atto di deferimento la Procura ha contestato alla ACR Messina Srl la violazione degli adempimenti prescritti con il C.U. 97/A del 13.12.2016 anche a titolo di responsabilità propria, in quanto il predetto comunicato poneva l’obbligo del deposito della fideiussione direttamente in capo alla Società. Pertanto la violazione dell’obbligo di depositare una nuova polizza, ai sensi di quanto prescritto dal predetto comunicato ufficiale, in astratto, risulta imputabile a titolo di responsabilità propria direttamente alla Società. Ciò nonostante, nel caso di specie, non sembra possibile configurare la violazione di quanto prescritto dal C.U. 97/A. La stessa Procura Federale, infatti, afferma che la ACR Messina Srl ha effettivamente depositato in data 31.1.2017 e, pertanto, entro il termine prescritto una valida garanzia dell’importo di Euro 350.000,00 rilasciata dalla Argo Group SE, contestando esclusivamente che la stessa sarebbe divenuta successivamente priva di efficacia nei confronti del beneficiario per il mancato versamento del premio assicurativo. In particolare, la Procura deduce l’inefficacia della Polizza dalla comunicazione inviata in data 21.2.2017 dalla European Brokers Srl con la quale è stato rappresentato che l’ACR Messina non avrebbe provveduto al versamento del premio e che pertanto la garanzia depositata presso la Lega Pro sarebbe stata priva di qualsivoglia efficacia nei confronti del beneficiario. Tuttavia, il Collegio ritiene che la comunicazione da parte di un soggetto terzo, diverso dal garante, del mancato versamento del premio non dimostra né l’inadempimento all’obbligazione di pagamento, né l’inefficacia della garanzia depositata, soprattutto alla luce della circostanza che la stessa Argo Global SE in data 1.2.2017 confermava ai competenti organi della Lega la valida emissione della garanzia fideiussoria presentata dalla ACR Messina Srl. Il dispositivo Il deferimento va pertanto rigettato. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: rigetta l’atto di deferimento e per l’effetto dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla sanzione richiesta dalla Procura Federale.
Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dott. Cesare Mastrocola “