ll Tar di Catania ribalta tutto e mette seriamente in discussione lo svolgimento della prossima edizione del Taormina Film Festival in programma dal 9 al 17 giugno. Il tribunale etneo ha accolto sia il ricorso principale di Agnus Dei che quello incidentale di Videobank ma, in sostanza, a seguito del dispositivo i decreta l’esclusione di entrambi i contendenti e si indica alla stazione appaltante, ovvero TaoArte, di «rinnovare la procedura». L’obbligo cioè è quello di rifare nuovamente la gara: e a questo punto, a due mesi dal festival, come sarà possibile far svolgere l’evento? E chi lo potrà organizzare? Il verdetto del Tar è un colpo durissimo per Taormina Arte e per la sua credibilità.
L’esclusione di Agnus Dei. «In relazione a tale motivo, la Sezione osserva che la ricorrente non ha presentato una vera e propria offerta, con indicazione del semplice corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte, ma ha prodotto un articolato piano economico-finanziario – che andava presentato in sede di offerta tecnica – relativo a tutti i costi da sostenere e alle relative fonti di finanziamento Nell’ambito di tale articolato piano economico-finanziario, le specifiche voci direttamente riferite al corrispettivo da versare al Comitato Taormina Arte appaiono, però, parzialmente indeterminate (“contributo al Comitato Taormina Arte nel 10% degli incassi totali delle proiezioni a Messina e Taormina” e “visibilità e promozione del Comitato Taormina Arte”) e ciò in aggiunta all’ulteriore rilievo che il piano economico-finanziario non coincide, comunque, con lo specifico corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte (la lettera di invito parla di “indicazione, sia in cifre sia in lettere, del corrispettivo offerto al Comitato Taormina Arte, al netto di IVA”; l’avviso per manifestazione di interesse parla di “parametro prezzo inteso quale corrispettivo che potrà essere offerto in favore del Comitato Taormina Arte”; l’art. 3 del Capitolato dispone che “il soggetto affidatario si obbliga a versare al Comitato Taormina Arte l’importo determinato in sede di offerta a titolo di corrispettivo”)». Ne consegue la legittimità dell’esclusione disposta dalla commissione di gara nei confronti della Agnus Dei.
L’esclusione di Videobank. «Quanto al secondo motivo di gravame, non può condividersi l’eccezione di genericità sollevata dal Comitato Taormina Arte e dalla controinteressata, in quanto la ricorrente, nel sollevare la doglianza, non poteva far altro che affermare il difetto in capo all’aggiudicataria del requisito dell’esperienza almeno biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi di rilievo ed importanza assimilabili a quello oggetto della procedura. Tale motivo di gravame appare, inoltre, fondato, posto che il curriculum, pur di rilievo, di Videobank s.p.a. nella produzione televisiva non attesta il menzionato requisito dell’esperienza biennale in materia di organizzazione e gestione di attività ed eventi (non meramente televisivi) assimilabili a quello oggetto della procedura».
Tutto da rifare. «Le considerazioni che precedono determinano la necessità di rinnovare la procedura in ragione dell’esclusione delle due sole offerte valide sotto il profilo tecnico». «In conclusione, sia il ricorso incidentale che quello principale devono essere accolti (con esclusione, evidentemente, della domanda di risarcimento del danno in forma specifica), ciò da cui consegue l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la procedura, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente decisione. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate».