Entro venerdì 16 dicembre dovrà essere effettuato il pagamento della seconda rata dell’Imu a saldo per l’anno 2016. Sul sito istituzionale www.comune.messina.it è attivo il servizio per il calcolo dell’imposta dovuta, nonché per la compilazione e la stampa del modello F24. Le aliquote e le detrazioni sono le medesime già utilizzate per il versamento dell’acconto dello scorso 16 giugno.
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) ha introdotto rilevanti novità riguardanti la tassazione degli immobili. E’ in vigore dal primo gennaio 2016 l’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, la possibilità di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della stessa Tasi per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, ed anche la riduzione del 25 per cento delle aliquote Imu e Tasi per gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato. Dal primo gennaio 2016 sono infatti escluse dall’applicazione della Tasi (la Tassa sui servizi indivisibili) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare. Sono escluse dall’agevolazione le sole abitazioni di lusso, che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dove si applica l’Imu, con l’aliquota ridotta del 6 per mille, approvata nel 2015 e la detrazione fissa di 200 euro.
IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO (COMMA 10) Le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli-figli/genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è concesso in comodato. Il comodante deve presentare apposita dichiarazione IMU al Comune, sul modello ministeriale, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta (30 giugno 2017 per l’anno 2016). Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La Legge di stabilità è intervenuta anche per modificare le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale previste dalla disciplina sulla Tasi, di cui al comma 669 della Legge n. 147/2013. In particolare, gli immobili assimilabili all’abitazione principale possono essere soltanto: abitazioni dei soggetti residenti fiscalmente all’estero; abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione; immobili dei militari. I contratti di affitto a canone concordato, di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/98, prevedono un’agevolazione legata all’abbattimento del 25 per cento delle aliquote Imu, deliberate dai vari Comuni. Dal 2016, quindi, l’Imu, determinata applicando l’aliquota nella misura del 75 per cento. In pratica, ad esempio, considerando l’aliquota massima stabilita ai fini Imu del 10,6 per mille, la riduzione applicabile agli immobili concessi in affitto con canone concordato, porterà un abbassamento dell’imposta sino al 7,95 per mille. Questa agevolazione trova applicazione per i soli contratti di locazione abitativa, di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/98, i quali hanno durata di tre anni, ulteriormente prorogabile per altri due anni. Con questo tipo di contratto di locazione il canone non è liberamente concordato tra le parti, ma in base a quanto stabilito dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e degli inquilini, di concerto con i Comuni. Anche in questo caso il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU, su modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Messina, classificato dal Ministero parzialmente montano, l’esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale. Sono inoltre esenti dall’IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all’art.1 del D.L. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Sono altresì esenti i terreni ad immutabile destinazione agro-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ed i terreni ubicati nei comuni delle isole minori. Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni. Sono soggetti al pagamento dell’IMU, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno, i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli – siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati – ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono soggetti all’imposta anche i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessioni su aree demaniali e contratti di leasing. Ai fini del pagamento del saldo IMU 2016 sono previste esenzioni per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale.
Sono invece escluse dall’esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; i fabbricati rurali ad uso strumentale con riconoscimento della ruralità attestata dall’Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale. L’imposta annua si calcola applicando le aliquote al valore degli immobili, così determinato: per i fabbricati il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, da rivalutare del 5 per cento e da moltiplicare per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10), C/2 , C/6 e C/7; 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5); 55 per i fabbricati di categoria C/1; 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando il valore risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D. Lgs. 504/92 art. 5 c. 3. Per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale, da rivalutare del 25 per cento e da moltiplicare per 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti; 135 per altri terreni agricoli. Per le aree fabbricabili il valore di riferimento è costituito da quello venale in comune commercio alla data dell’1 gennaio 2016. Per gli immobili storici e fabbricati inagibili la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Le aliquote IMU per l’anno 2016, rimaste invariate rispetto al 2015, sono: aliquota ordinaria del 10,6 per mille, per tutti gli immobili soggetti all’imposta (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili); aliquota ridotta del 6 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall’imposta dovuta si detraggono 200 euro annui, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta e rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, l’importo della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra gli stessi e quindi attribuito in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le pertinenze di entrambe le suddette tipologie di immobili devono appartenere alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. L’imposta deve essere versata interamente al Comune con riferimento al primo semestre 2016 e con arrotondamento all’euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello).
Il pagamento non è dovuto se l’imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l’importo supera i 12 euro il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto. Il versamento dell’imposta va effettuato presso gli uffici postali e presso gli sportelli di qualunque concessionaria o istituto di credito tramite Modello F24, che può essere anche scaricato all’indirizzo internet www.agenziaentrate.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi – via Sacchi, 13 – 98123 Messina – telefoni: 0907724521 – 0907724527.