Il Presidente del TAR di Catania, Consigliere Antonio Vinciguerra, ha accolto l’istanza cautelare monocratica contenuta nei ricorsi proposti nei giorni scorsi dagli avvocati Gianclaudio Puglisi, Felice Panebianco, Giovanni Gulino e Valentina Puglisi avverso i provvedimenti dell’Ufficio Elettorale e della Commissione Elettorale dell’Università di Messina che avevano escluso dalla competizione elettorale studentesca che si svolgerà oggi e domani la lista SIRIO; i candidati ai Consigli di Dipartimento Claudia Sophia Baglione, Felice Imbesi e Rosaria Princi della lista OMEGA; Giuseppe Canale, Giorgio Ciccolo, Francesca Annunziata Di Pietro, Biagio Grassia, Gabriele Mazza, Giuseppe Antonio Mazzeo, Pietro Messina, Giuseppe Oliva, Luca Paleologo e Antonino Pirri candidati ai Consigli di Dipartimento della lista UNIVERSO; Francesco Maniscalco, Antonio De Natale, Domenico Aragona, Angelo De Salvo, Giuseppe Daniele Di Pasquale, Mario Diego Emanuele Giordano, Igor Pirrotta, Salvo Rotuletti, Carmelo Sacco, Francesca Annunziata Di Pietro, Biagio Grassia, Giuseppe Oliva e Antonino Pirri, candidati ai Consigli di Corso di Laurea.
Il Presidente Vinciguerra, ha ritenuto che, alla stregua dei motivi e in considerazione del pregiudizio, potesse essere accolta la domanda di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo, con effetto di ammissione dei ricorrenti alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi dell’Università di Messina.
In particolare i ricorrenti erano stati esclusi perché le autentiche delle sottoscrizioni, rese su moduli prestampati, recavano luogo differente da quello di competenza dei pubblici ufficiali autenticatori. Viceversa con i ricorsi è stata accolta la tesi degli avvocati Gianclaudio Puglisi, Felice Panebianco, Giovanni Gulino e Valentina Puglisi che hanno sostenuto che la mancata corretta indicazione del luogo di autentica delle sottoscrizioni non potesse in alcun modo aver reso illegittima la candidatura, dal momento che l’indicazione del luogo di autenticazione non è elemento essenziale dell’atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, e dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000.
La materia infatti, con l’abrogazione della legge n. 15 del 1968 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, è oggi disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000. Tale norma individua due distinte ipotesi di autenticazione delle sottoscrizioni: quella generale prevista dal combinato disposto dell’art. 21, comma 1, e dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, e quella più rigorosa, prevista dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, applicabile solo in casi determinati.
Nell’ipotesi generale si richiede esclusivamente che la sottoscrizione sia effettuata dall’interessato alla presenza del pubblico ufficiale addetto, con la sottoscrizione di quest’ultimo, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Sul fatto che per l’autentica delle sottoscrizioni in materia elettorale sia da preferire, tra l’altro in assenza di alcuna disposizione interna di tipo regolamentare, l’ipotesi di cui all’art. 21, comma 1, e dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Elettorale d’Ateneo, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1987/16.