La dirigente del dipartimento Edilizia Privata, Antonella Cutroneo, ha diffuso una nota esplicativa in merito ai titoli abilitativi presentati prima dell’entrata in vigore della nuova Legge n. 16 del 10 agosto 2016 e non definiti con provvedimento tacito o esplicito.
“A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 16/2016, dal 3 settembre scorso il nuovo regime normativo delineato dal recepimento della norma stessa, prevede i seguenti titoli abilitativi edilizi, denunce, segnalazioni e comunicazioni: permesso di costruire (PdC); denuncia di inizio attività D.I.A. (sostitutiva di alcune fattispecie di opere/lavori soggetti a permesso di costruire); segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.; comunicazione inizio lavori (CIL); comunicazione inizio lavori asseverata (CILA). Pertanto dal 3 settembre non sono più vigenti e non potranno più essere presentate al Comune le istanze di comunicazione asseverata di opere interne di cui all’art. 9 della L. R. 37/85; l’autorizzazione edilizia di cui all’art 5 della stessa Legge; la variante in corso d’opera di cui all’art 15 della L. 47/85; e la concessione edilizia di cui all’art. 36 della L. R. 71/78 con le procedure di cui all’art. 2 della L. R. 17/94. Per le richieste di concessione edilizia ed autorizzazione edilizia presentate digitalmente con la procedura URBAmid (o trasmesse via PEC con la stessa procedura) prima dello scorso 3 settembre, per le quali non si era formato il titolo tacito (come previsto dall’art. 2 della L. R. 17/94 per le concessioni edilizie e dall’art. 5 della L. R. 37/85 per le autorizzazioni), o non era stato rilasciato il titolo esplicito, non è più possibile rilasciare il titolo richiesto (Concessione o autorizzazione), nè ci si potrà avvalere, in seguito, del tacito accoglimento sopravvenuto e della conseguente comunicazione di inizio lavori.
In questi casi la ditta dovrà obbligatoriamente integrare l’istanza digitale con una nuova richiesta di Permesso di Costruire (o DIA sostitutiva di Permesso di Costruire) o SCIA, in relazione al tipo di intervento, nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. 16/2016 e con la modulistica predisposta dal comune. La ditta, dalla comunicazione dell’Ufficio, avrà trenta giorni di tempo per integrare l’istanza originaria, adeguandola al nuovo regime normativo. La ditta potrà integrare l’istanza anche autonomamente e prima della comunicazione dell’Ufficio. In caso di mancato adeguamento, nei termini perentori richiesti, l’istanza verrà archiviata senza ulteriore comunicazione.
Nelle more della presentazione della nuova istanza e della documentazione obbligatoria, prevista dal recepimento del testo unico, l’iter è sospeso ed i termini per la formazione dell’eventuale silenzio assenso e/o per l’inizio dei lavori, decorreranno dalla produzione della nuova istanza e dalla ulteriore documentazione obbligatoria prevista dal recepito DPR 380/2001. Per quanto riguarda le istanze di DIA, SCIA, varianti in corso d’opera ex art. 15 L. 47/85 (relativamente alle opere già realizzate) e comunicazione di opere interne di cui all’art 9 della L. R. 37/85, presentate digitalmente con la procedura URBAmid (o trasmesse via PEC con la stessa) entro il 2 settembre 2016, le stesse sono da ritenersi valide e non necessitano di integrazione a seguito dell’entrata in vigore del T. U. Pertanto il dipartimento Edilizia Privata invierà apposita comunicazione alle ditte titolari di domande ricadenti nella fattispecie, per le quali la stessa ditta, come già specificato, dovrà inoltrare nuova istanza”.