I giudici del tribunale di Barcellona, presidente Maria Celi, componenti Sara D’Addea e Francesco Catanese, avevano assolto dal reato di concussione – l’accusa era quella di aver favorito la promozione di una alunna della scuola per la quale poco prima era stata decisa la bocciatura – l’ex dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona, Giuseppe Giunta con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”. L’assoluzione era stata chiesta con una articolata arringa difensiva dagli avv. Anna Cavallaro e Giuseppe Spadaro del foro di Locri, la prima quale esperta in legislazione e diritto scolastico, il secondo come penalista. Già, ma la sentenza era stata appellata ed è stato necessario un nuovo giudizio. E Giunta è stato di nuovo assolto. A fronte di una richiesta di condanna di due anni e otto mesi. Ci sarà una nuova appendice in Cassazione perché i magistrati messinesi non vogliono arrendersi? Vedremo.
L’ex preside Giuseppe Giunta era stato imputato del reato di concussione per aver riconvocato – il 12 giugno del 2006 – il Consiglio di classe a seguito del quale era stata promossa un’alunna, precedentemente bocciata. La vicenda giudiziaria ebbe origine per i contrasti tra alcuni docenti ed il preside che si verificarono a seguito dell’aggressione subita da un’insegnate della stessa scuola da parte di un genitore il cui figlio era stato bocciato.
Sull’episodio, diversa era stata la valutazione del pm Francesco Massara (oggi a Messina, ndr) che per l’ex preside aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. E così impugnò l’assoluzione.
Per la pubblica accusa gli insegnanti sarebbero stati indotti dal preside ad ammettere alla classe successiva, dalla II alla III media, una alunna già bocciata nella precedente seduta, nonostante presentasse votazioni insufficienti in sette discipline e un giudizio nettamente negativo. La Procura infatti aveva ritenuto “arbitrario” il comportamento del preside che “convocava un nuovo Consiglio di classe al fine della revisione dei giudizi globali e in quella occasione, induceva, abusando della sua qualità e dei suoi poteri gli insegnanti del Foscolo, ad ammettere l’alunna alla classe successiva, facendole così conseguire una utilità” che avrebbe dato origine al reato contestato.
La difesa aveva ed ha sostenuto che “Il Consiglio di classe, in mancanza di regolamenti diversi, è convocato dal preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente” e che la convocazione, effettuata dal preside Giunta è stata “del tutto legittima”.
Il dirigente aveva riconvocato il Consiglio con la richiesta di revisione del giudizio per un gruppo di alunni e non solo per la stessa promossa, perché nella seduta contestata lo stesso era stato colto da malore ed aveva abbandonato i lavori. (@Gianfranco Pensavalli)