Morosità incolpevole: pubblicato il bando per accedere al fondo

Per morosità incolpevole si intende la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Esistono delle agevolazioni che lo Stato italiano riconosce alle famiglie che, in questi tempi di profonda crisi, si dovessero trovare a non poter far fronte al pagamento dell’affitto dell’immobile in cui risiedono.

Sul sito istituzionale del Comune di Messina – Albo Pretorio è pubblicato proprio il Bando per accedere all’erogazione del contributo le cui somme vengono stanziate dal Governo che le prevede in legge di Stabilità. All’interno della manovra finanziaria viene previsto un capitolo dedicato al cosiddetto Fondo di Morosità Incolpevole: il sostegno economico viene conferito dallo Stato direttamente al proprietario dell’abitazione previa apposita dichiarazione, tra cui il numero di mensilità non pagate (max 12)”, si legge sul sito del Comune ove viene, tra l’altro precisato che “Le  domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 08/04/2016. Allo scadere del bando, si procederà alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto”.

La concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli nella fattispecie del sopraddetto bando, riguarda l’anno 2015.

REQUISITI PER ACCEDERE AL FONDO

Il dipartimento Politiche Sociali precisa inoltre che “Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) un reddito che determini un valore I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00  risultanti da una dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n.  159 del 05/12/2013. Ai fini della determinazione della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione”. Il richiedente è tenuto a dichiarare di avere beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;  2) è destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con atto di citazione per la convalida emesso nell’anno 2015, e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;  3) è titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,  A8  e A9) e risieda nell’alloggio, sito nel Comune di Messina, oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno; 4) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno; 5) abbia subìto la perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell’alloggio, che non consenta il pagamento del canone locativo, determinata da licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie (tranne il caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione); da accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; da cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; dal mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; dalla cessazione di attività libero – professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; da malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per la verifica degli ulteriori requisiti previsti dal bando e per il ritiro del modello di domanda gli interessati possono collegarsi direttamente al sito internet del Comune di Messina al seguente link: www.comune.messina.it, recarsi presso l’U.R.P. del Comune di Messina o il dipartimento Politiche Sociali, sito a Palazzo Satellite – Piazza della Repubblica n. 40. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il modello fornito dal Comune di Messina; quelle  presentate su modelli difformi saranno escluse”.

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