di Michele Schinella – Dei 40 consiglieri comunali della città di Messina è tra le più attive e le meno costose per le casse pubbliche.
Proposte per risolvere i problemi della città ne ha avanzate poco e niente, ma in coppia fissa e stabile con il collega Santi Zuccarello, insieme al quale ha formato il gruppo Missione Messina, è autrice quotidiana di rumorose denunce, ognuna delle quali è veicolata al pubblico con apposita conferenza stampa.
Donatella Sindoni, di professione biologa, gli scranni di consigliere comunale però – a leggere la normativa – non avrebbe mai potuto occuparli.
Eppure, siede sulla poltrona di Palazzo Zanca dal maggio del 2013, mese in cui si tennero le ultime elezioni amministrative che hanno donato alla città il sindaco Renato Accorinti.
Nonostante sia stata tra le più votate all’ultima tornata elettorale (1417 preferenze), la sua elezione e la carica che conseguentemente ricopre, infatti, si pone in contrasto con la norma regionale (sul punto identica a quella nazionale) che disciplina l’ineleggibilità a consigliere comunale.
INELEGGIBILITA’… NASCOSTA
“Non è eleggibile il legale rappresentante delle strutture convenzionate per il Consiglio del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con quello dell’ Azienda sanitaria provinciale con cui sono convenzionate”, stabilisce l’articolo 9 della legge regionale 31 del 1986.
Azionista (al 95% delle quote) e direttore sanitario dello “Studio diagnostico Sindoni di Donatella Sindoni Snc”, la consigliera comunale sino ad aprile del 2014 è stata anche legale rappresentante del laboratorio di analisi di Provinciale, struttura sanitaria convenzionata con l’Azienda provinciale 5 di Messina. Esattamente ciò che vieta la legge.
Nella veste di rappresentante legale del laboratorio di analisi, alla fine di gennaio del 2014, ha chiesto all’Asp l’autorizzazione a consorziare il suo laboratorio con “La Diagnostica”, società che da quel momento è divenuta titolare della convenzione con l’Asp 5.
L’operazione, imposta dalla legge regionale di razionalizzazione della rete regionale dei laboratori, si è perfezionata nell’aprile 2014, un anno dopo la sua elezione.
L’ineleggibilità, al contrario dell’incompatibilità, non può essere sanata con la rimozione della causa e determina la decadenza dalla carica.
Di questa situazione nessuno si è accorto né prima né dopo gli scrutini, neppure in sede di convalida dell’elezione.
Donatella Sindoni risulta fosse stata ininterrottamente legale rappresentate della società convenzionata con l’Asp sin dal 2001: quindi, sin da questa data era ineleggibile al Consiglio comunale di Messina.
STORIA POLITICA
Nel 2013 per lei è stato un ritorno a Palazzo Zanca: era stata consigliere tra il 2005 e il 2008, all’epoca del sindaco Francantonio Genovese, alla cui area politica del Pd apparteneva.
Nel periodo in cui era consigliera era anche direttore sanitario del suo laboratorio ma non ha mai chiesto gli oneri riflessi cui avrebbe potuto avuto avere diritto: non ha mai domandato, cioè, che il Comune rimborsasse alla sua società lo stipendio, come accade per tutti i consiglieri che per adempiere al loro mandato si assentano dal lavoro.
Nel 2008 invece, pur candidata sempre nelle fila del centrosinistra, nella lista capeggiata da Elio Sauta, che 5 anni dopo ha patito la stessa sorte giudiziaria di Genovese, non fu eletta.
Nell’ultima tornata si è ricandidata nel Pd ancora governato da Genovese, ma dopo l’elezione e i guai giudiziari del leader politico si è defilata: con lei, Santi Zuccarello, sino a quel momento fedele a Genovese che qualche anno prima l’ aveva designato amministratore di Feluca Spa, società partecipata dal Comune.
SOSTIENE L’INTERESSATA
“Non sapevo di questa causa di ineleggibilità. Nessuno ha mai sollevato il problema”, dice la biologa prestata alla politica.
Che poi precisa e si contraddice: “Conosco le norme sull’ineleggibilità, le ho controllate certo: io non lo ero”. E poi ancora aggiunge: “Non so, mi informerò”.
IN PUNTO DI DIRITTO… AMATORIALE
L’ articolo 9 legge 31 del 1986, la cui ratio è impedire che taluni candidati si avvantaggino nella competizione elettorale del potere derivante dal gestire strutture che fanno sanità con fondi pubblici, è stata oggetto nel 1995 di una sentenza della Corte costituzionale.
La Consulta con questa pronuncia ha adeguato la legge regionale alla disciplina nazionale del 1981, che a sua volta nel 1991 aveva eliminato l’ineleggibilità per i titolari di farmacie.
La giurisprudenza della Corte Cassazione sul punto è ferma nel sancire l’ineleggibilità e quindi la decadenza del consigliere comunale che è rappresentate legale di uno o più laboratori di analisi: è del 11 luglio del 2001, ad esempio, una sentenza della Cassazione che ha ritenuto in linea con la legge la dichiarazione di decadenza del primo degli eletti al consiglio comunale di Guidonia Montecelio in quanto titolare di 4 laboratori di analisi convenzionati con la locale Asp. (www.micheleschinella.it)