Cas, il licenziamento di 24 esattori divide i giudici del Lavoro. Assunti nel 2005 al posto dei “riservisti” sono rimasti in servizio sino al 2014. Le tappe della vicenda già all’esame dei giudici penali e contabili

di Michele Schinella -Il Giudice del lavoro di Messina, Laura Romeo, pronunciandosi sul ricorso proposto da 10 dipendenti (assistiti dall’avvocato Emanuele De Francesco), non solo l’ha considerato legittimo ma ha ordinato la trasmissione della carte alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per verificare l’operato dei vertici del Consorzio per le autostrade siciliane che hanno ritardato 6 anni il licenziamento di un gruppo di 24 esattori.

Il Giudice del lavoro di Patti, Mauro Mirenna, invece, ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo e ha ordinato la reintegrazione di un lavoratore (assistito da Salvatore Iannello, dell’ufficio legale del sindacato Cub) e il pagamento di tutte le retribuzioni non pagate dal momento della risoluzione del rapporto decretato, per tutto il drappello dei 24, il 13 novembre del 2014 dall’allora direttore generale dell’ente regionale che gestisce i 300 chilometri di autostrada siciliana, Maurizio Trainiti .

LA STORIA

Il licenziamento dei 24 è arrivato al termine di una vicenda che si trascinava da un decennio, finita già prima che il Giudice Romeo si pronunciasse all’esame della magistratura penale e contabile.

I 24 lavoratori licenziati erano stati assunti il 12 maggio del 2005: il Consorzio aveva bandito un concorso a 49 posti di Assistente tecnico esattoriale (casellanti). Per legge la metà di questi posti dovevano essere riservati alle categorie protette. Il Consiglio direttivo del Cas, però, della legge se ne infischiò e pescò tutti i 49 solo nella graduatoria generale.

I cosiddetti “riservisti” si rivolsero al Tribunale del Lavoro che il 25 gennaio del 2008 ordinò l’assunzione dei 24 discriminati “previa disapplicazione della delibera che aveva assunto i colleghi”. Risultato? I 24 riservisti furono assunti. Tuttavia, coloro che erano stati assunti al loro posto sono rimasti comunque in servizio.

“Visto che ci sono esigenze di personale attendiamo l’esito del giudizio d’appello”: fu questa la motivazione messa nero su bianco dal Cas.

Il 14 marzo del 2012 la sentenza di conferma della Corte d’appello: tutto, però, è rimasto immutato. Avverso quest’ultima sentenza 7 esattori (dei 24) hanno fatto ricorso per Cassazione, ancora pendente.

Passa il tempo, finchè con il fiato sul collo dei magistrati contabili e di quelli penali che nel frattempo hanno acquisito la relativa documentazione negli uffici di contrada Scoppo, il presidente Rosario Faraci e l’allora direttore Trainiti decidono di risolvere il rapporto dei 24: “La loro assunzione è avvenuta in violazione di legge e dunque è nulla”, questo il tratto saliente del decreto.

I 24 non si rassegnano e la vicenda torna nei Tribunali.

ROMEO DIXIT

“Vero è che le sentenze che obbligano ad assumere i 24 non fanno riferimento alla risoluzione delle rapporto di coloro, ma poiché i posti banditi erano 49 l’esecuzione corretta della sentenza avrebbe imposto di licenziare: ciò di cui hanno consapevolezza quest’ultimi tanto che hanno partecipato come resistenti al processo. Né ha pregio l’argomentazione secondo cui comunque c’era la necessità di assumere più di 49 lavoratori posto che l’ente con il bando aveva manifestato la volontà di assumerne 49 e basta. Il rapporto di lavoro è stato costituto in violazione di una norma imperativa che imponeva il rispetto delle categorie protette e dunque è affetto da nullità”, ha in sintesi motivato Laura Romeo. Che nei ritardi ha intravisto una possibile responsabilità penale e contabile da parte dei vertici del Cas.

MIRENNA DIXIT.

Di diverso avviso il giudice Mirenna. “Le sentenze di primo grado e di appello hanno solo riconosciuto il diritto all’assunzione. Non contengono statuizioni condannatorie e dunque non ha efficacia esecutiva (come in genere le sentenze). Il Cas che non era dunque obbligato prima della fine del giudizio di Cassazione a licenziare. Fermo restando – ha ancora scritto il giudice – che l’amministrazione poteva scegliere di dare esecuzione alla sentenze. Ma poichè nella motivazione del provvedimento il Cas sembra manifestare la volontà di recepire le sentenze in quanto obbligato e non quella di esercitare liberamente la facoltà di risoluzione del rapporto, allora il licenziamento è illegittimo”, ha spiegato il giudice, il cui ragionamento può trovare applicazione solo per gli altri 6 esattori che si sono rivolti alla Cassazione.

Nelle prossime settimane, infatti, il licenziamento di quest’ultimi  e quello dei restanti 7 verrà esaminato da altri giudici diversi dalla Romeo e da Mirenna: a Patti e a Messina. (www.micheleschinella.it)

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