Incompatibilità, assenza di curricula allegati alle delibere sindacali e incarichi rinnovati per oltre tre mandati: questo il quadro generale che porta la consigliera Nina Lo Presti a chiedere ragguagli all’amministrazione in merito al conferimento di questi, dal proprio insediamento a Palazzo Zanca.
Ventiquattro è il numero degli incarichi ad esperti che il sindaco, Renato Accorinti, ha affidato sino ad oggi. Un’anomalia questa,secondo la ex consigliera di Cambiamo Messina dal basso, giacché sarebbe in violazione con quanto previsto dalla legge. La “fuoriuscita” dal gruppo accorintiano segnala che dall’analisi delle determine sindacali con cui suddetti incarichi sono stati attribuiti a professionisti esterni non risulta che “l’amministrazione abbia accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, allo stesso tempo non solo non risulterebbero trasmessi gli atti in oggetto alla Corte dei Conti come invece la norma regionale prevede, ma neppure parrebbe rispettato il limite massimo dei mandati consecutivi.
La Lo Presti interroga il sindaco, il segretario generale, la corte dei conti e il collegio dei revisori del comune di Messina, affinché siano chiarite le modalità di affidamento degli incarichi e chiede di adottare eventuali “opportuni provvedimenti” per tornare sulla retta via e dunque rendere conforme alla legge la propria attività di affidamento degli incarichi.
Allo stesso tempo, invita il direttore generale e al presidente del collegio dei revisori dei conti, a “valutare la congruità delle nomine di cui in narrativa, alle leggi e normative vigenti in materia ed eventualmente intervenire per loro competenza”. In nome della trasparenza e della chiarezza, la consigliera avanza la richiesta di documenti che certifichino l’insussistenza di “situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all’incarico ricoperto ex art. 53, comma 14, D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonché l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012, essendo quest’ultima dichiarazione condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”.
Infine, nonostante si parli di incarichi conferiti a “titolo gratuito”, viene richiesto di “conoscere l’entità di eventuali rimborsi spese riconosciuti direttamente agli esperti o comunque riconducibili all’attività da loro prestata”. (Eleonora Urzì)