Guadagnava 72.069,53 euro l’anno, in qualità di dirigente comunale, senza averne titolo. Per questa ragione, Carmelo Famà è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione dal giudice monocratico Massimiliano Micali. Per l’ingegnere di Roccalumera, l’accusa era di falso e truffa. Famà, da reggente dell’Ufficio tecnico di Taormina venne assunto in mobilità, dal Comune di Messina, come dirigente responsabile del dipartimento attività edilizie e repressione abusivismo, con una retribuzione annua di 72.069,53 euro. Entrò in servizio il primo marzo 2010. A innescare le indagini della Procura della Repubblica, proprio il trasferimento da un un Comune all’altro.
L’inchiesta fu avviata nel 2010 dal sostituto procuratore Stefano Ammendola a seguito di un esposto. Famà, nella sua istanza di mobilità, avrebbe falsamente attestato di essere dirigente a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Taormina, mentre la sua qualifica, in realtà, sarebbe stata di capo comparto del servizio Urbanistica. Nel 1996 avrebbe ricevuto temporaneamente l’incarico di reggente dell’Ufficio tecnico comunale. Furono sentiti in molti tra politici e amministratori, compresi gli allora sindaci di Messina e Taormina, Giuseppe Buzzanca e Mauro Passalacqua. Determinanti, per la magistratura, pure le dichiarazioni dell’ex funzionario del Comune di Messina, Santi Alligo, segretario generale del Comune di Taormina proprio nel periodo in cui a Famà erano state attribuite le temporanee mansioni dirigenziali.
Tra le anomalie ravvisate dal giudice per le indagini preliminari, Luana Lino. nel 2011, quelle legate alla selezione che portò Famà a palazzo Zanca: “Il 22 dicembre 2009 – scriveva il gip Lino nel suo provvedimento – con deliberazione della Giunta Municipale n. 973, veniva autorizzato il trasferimento del Famà, che prendeva servizio il 1° marzo 2010. L’intera procedura concorsuale ha avuto quindi una durata di soli 19 giorni (l’unica domanda presentata, quella di Famà, era pervenuta il 16 dicembre, il Piano di assunzione di personale a Palazzo Zanca era del 3 dicembre). E già questa circostanza rappresenta una anomalia della vicenda che ci occupa. Né, contrariamente a quanto previsto dall’art. 71 bis prima citato, alcuna commissione ha valutato il curriculum presentato dall’ing. Famà”.