Il prossimo martedì 25 novembre, alle 11,30, nella sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Renato Accorinti, il direttore generale dell’Asp 5, Gaetano Sirna, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Policlinico, Marco Restuccia, il responsabile del pronto soccorso dell’Azienda ospedali riuniti Papardo e Piemonte, Fabio Parducci, si riuniranno per sottoscrivere un protocollo di intesa per la realizzazione condivisa delle procedure di legge di accertamento sanitario obbligatorio (Aso) e di trattamento sanitario obbligatorio (Tso), nell’ambito del territorio del comune di Messina.
Il protocollo d’intesa, frutto di incontri e valutazioni da parte dell’assessore alla Salute, Nino Mantineo, con i competenti interlocutori, è stato redatto in conformità con i riferimenti normativi nazionali e regionali e, in particolare, con il decreto degli assessori alla Salute e alla funzione pubblica della Regione Sicilia del 26 marzo 2013 (G.U.R.S. n.18 del 12/04/2013), il quale recepisce le «Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali», di cui all’atto n.09/038/CR/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e ne dispone l’applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
Le «Raccomandazioni» hanno di mira l’applicazione coerente e omogenea su tutto il territorio nazionale delle procedure di Aso e Tso di cui agli articoli 33-34-35 della legge n. 833/1978, «nella prospettiva di rimediare alla diversificazione delle procedure nell’esecuzione delle ordinanze per interventi sanitari obbligatori». La legge assicura garanzie alla persona sottoposta agli interventi sanitari obbligatori e fa corrispondere alle crescenti limitazioni della libertà personale livelli crescenti di garanzia.
Le procedure di intervento obbligatorio, Aso e Tso, vengono attivate quando il dovere di intervenire a beneficio del paziente, in conflitto con il dovere di rispettare il diritto alla libertà del cittadino, viene giudicato prevalente su quest’ultimo. Il Tso extra ospedaliero è caratterizzato dalla sola garanzia amministrativa, costituita dall’ordinanza del sindaco. La sua esecuzione viene realizzata in un luogo senza particolari vincoli d’accesso e in contatto con i luoghi di vita. Per il Tso in degenza ospedaliera è previsto il massimo di garanzia: alla proposta iniziale di un medico, debitamente motivata dalle tre condizioni previste dalla norma, si deve aggiungere la convalida fatta da un medico appartenente all’unità sanitaria locale, che effettua una seconda valutazione. Il sindaco, ricevute le certificazioni di richiesta e convalida del Tso, dispone l’ordinanza di avvio delle procedura di Tso nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore stabilite dalla norma. Egli non deve svolgere alcuna indagine supplementare.
La proposta di Aso ha origine sia da un medico del Dsm sia da un altro medico, soltanto se in base alle informazioni ricevute, appaia legittimo, in scienza e coscienza, ipotizzare la necessità urgente di una valutazione psichica al fine di valutare la necessità di un trattamento psichiatrico di un cittadino che si sta sottraendo attivamente (non permettendo appuntamenti, rendendosi irreperibile, ecc. ) al contatto con lo psichiatra; pur avendo potuto visitare il cittadino in qualità di medico proponente il Tso, non sia stato in grado di attivare una seconda visita per la convalida prevista dalla legge, per il rifiuto opposto dal cittadino stesso; pur avendo potuto visitare il cittadino, nutrendo un dubbio sulla attualità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per l’attivazione di una proposta di Tso, ritenga necessaria una valutazione specialistica e il cittadino non fornisca il consenso.
L’ordinanza sindacale di Aso è eseguita dalla Polizia municipale che accompagna la persona al luogo indicato per l’accertamento sanitario, unitamente al personale sanitario a mezzo ambulanza 118. L’eventuale prolungamento della durata del Tso, dopo la scadenza dei primi sette giorni, avviene in seguito a una proposta motivata del responsabile del Spdc in cui il paziente è stato ricoverato fatta pervenire al sindaco in tempo utile (legge 833/1978, art.35, comma 1).
L’art. 33 comma 2 legge 833/78 ricorda che anche gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori non debbono violare il principio del “rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici”, compreso il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, quest’ultimo limitato dall’espressione “per quanto possibile”. Si consideri infatti che molto spesso le condizioni del soggetto rendono impraticabile tale indicazione, e che, inoltre, occorre agire tempestivamente e condurlo al luogo di cura più vicino che sia stato individuato. Va ricordato che tra le motivazioni del Tso non sono previste né l’incapacità di intendere e di volere, né lo stato di pericolosità. Il Tso non è, in questi casi, lo strumento di elezione, per il suo carattere sanitario, destinato a facilitare la cura e non la scomparsa della pericolosità.
In mancanza di riferimenti specifici degli articoli 33, 34 e 35 della legge n.833/1978 in questa materia, il decreto assessoriale 26 marzo 2013 dedica particolare attenzione al ruolo del Tribunale dei minorenni e alla gestione dei potenziali contrasti derivanti dal consenso, in considerazione del fatto che la competenza formale all’espressione del consenso all’atto terapeutico è in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriali, il cui consenso è sufficiente a fare ritenere «volontario» il ricovero del minore. Nei casi di assoluta urgenza, nei quali bisogna assumere un provvedimento immediato nello spazio di poche ore, è possibile la segnalazione diretta al Tribunale per i minorenni.
I minori al termine della eventuale parentesi ospedaliera acuta, hanno bisogno di spazi terapeutici di lungo periodo, anche residenziali. E’ perciò necessario che le Regioni attivino una rete omogenea e integrata di reparti e servizi territoriali di Npia, con personale specificamente formato per la gestione globale dei disturbi psichiatrici in età evolutiva. Come per gli adulti, è opportuna una grande attenzione nella valutazione delle condizioni che autorizzino il ricorso al Tso per i minori. In ogni caso è buona pratica cogliere ogni occasione per rinegoziare con l’adolescente interessato e con i familiari un possibile consenso e ogni possibile alleanza per il trattamento. Sul piano operativo il decreto assessoriale regionale prescrive 5 tipi di procedure in base a cinque tipi diversi di comportamento dell’adolescente e/o dei familiari.