IACP: ADDETTO STAMPA “ESTERNO”, CONDANNATI COORDINATRICE E COMMISSARIO, CGIL “IMMEDIATA RIMOZIONE DEL DIRIGENTE”

Avevano affidato l’incarico di addetto stampa ad un collaboratore esterno, senza procedere (come vuole la legge) ad un bando interno tra chi possiede l’iscrizione all’albo. Per questo motivo la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ha definitivamente condannato, in appello, la coordinatrice generale e contabile dello IACP  dott.ssa Maria Grazia Giacobbe e il Commissario straordinario Giuseppe  La Face, per colpa grave e danno erariale, in relazione  alla adozione della determinazione n. 29 del 28.10.2010, conferimento dell’incarico  di collaborazione professionale di addetto stampa, con la quale era stato conferito tale incarico all’esterno ad una giornalista professionista.

I giudici hanno stigmatizzato la scorretta applicazione della legge sulla stampa (la 150/2000, recepita in Sicilia con l’art. 127 L.R. 2/2002) e il non avere fatto alcun interpello presso il personale interno, nonostante un dipendente risultasse regolarmente iscritto all’albo dei giornalisti.

“I Giudici in prima istanza hanno ritenuto l’affidamento dell’incarico del tutto ingiustificato – dichiarano Francesco Fucile Segretario provinciale  Enti Locali e Clara Crocè Segretario Generale FPCGIL –  poiché la dipendente interna era iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti e hanno quindi condannato la Giacobbe e il La Face al pagamento, ciascuno per il 50% dell’intero, in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Messina, della somma di € 16.500,00, oltre rivalutazione monetaria, con gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza  i condannati hanno proposto appello . Il 10 giugno la Corte dei Conti, ha nuovamente dichiarato la sussistenza di colpa grave e danno erariale in capo alla Giacobbe e il La Face.

La FPCGIL che aveva denunciato l’irregolarità dell’incarico con nota del 15 novembre 2010 adesso chiede l’immediata che si provveda alla immediata revoca dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, avendo, la stessa, “disposto un atto privo della disponibilità finanziaria” .

Non possiamo, infine,  sottacere – ribadiscono i sindacalisti – il danno erariale per colpa grave a loro carico e la conferma della sentenza di primo grado (n° 2489/2013), che prevede l’illiceità della condotta e richiama l’art. 27 comma 1 bis della L.R. 23/2000, come introdotto dall’art. 50 della L.R. 17/2004, che prevede la rimozione del Dirigente che ha causato il danno”.

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