Dalla mezzanotte è iniziato il silenzio elettorale che precede il voto di domenica 9 e lunedì 10. Intanto da stamattina è iniziato il trasporto del materiale per i seggi elettorali, necessario alle operazioni di voto nelle 254 sezioni del territorio comunale, che nel pomeriggio di oggi sarà consegnato ad ogni presidente sezionale.
Domenica 9, primo giorno di votazione, si potrà votare dalle 8 del mattino sino alle 22; lunedì 10 la votazione avrà inizio alle ore 7 e proseguirà sino alle ore 15. Successivamente alla chiusura definitiva del seggio inizieranno le operazioni di scrutinio. Il rilevamento della percentuale dei votanti sarà fatto domani, domenica 9 in tre momenti, il primo alle 12, poi alle 19 ed alle 22 alla chiusura della prima giornata di votazione; nella giornata di lunedì 10 la percentuale sarà alla chiusura definitiva dei seggi. Messinora.it dedicherà uno spazio speciale per tenervi aggiornati su tuttii rilevamenti e le notizie utili attrverso un banner che troverete sulla nostra home page.
Tutti i risultati saranno consultabili anche via internet, essendo stato predisposto un sistema di elaborazione e diffusione dei dati, consultabile attraverso il link “Elezioni Amministrative 2013” sulla homepage del Comune www.comune.messina.it, dove saranno immessi i dati delle percentuali dei votanti e gli esiti del voto.
Qulche curiosità: il Comune di Messina ha utilizzato per il trasporto dei sacchi contenenti il materiale elettorale diciannove mezzi, di cui due della Protezione Civile e tre prestati dalla Provincia Regionale.
I presidenti riceveranno il materiale occorrente per la votazione, insieme agli elenchi degli elettori degenti e dei detenuti che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione (art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3,artt. 8 e 9,legge 23 aprile 1976, n.136 e art. 1, l.r. 7 maggio 1977, n.29).
Verranno inoltre consegnati il pacco delle schede di votazione per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, e quelle per i Consigli Circoscrizionali e i loro Presidenti, che dovranno essere aperti dopo la costituzione dell’ufficio; la cassettina sigillata contenente il bollo della sezione, che deve essere aperta soltanto la mattina di domani, dopo la costituzione del seggio; una mazzetta di matite copiative ; la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale; la lista aggiunta degli elettori cittadini dell’Unione Europea, che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali; una copia delle predette liste da affiggere nella sala delle elezioni, autenticata dal Commissario Straordinario o dal Segretario comunale; tre copie del manifesto con le liste dei candidati all’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale da affiggersi nella sala delle elezioni, una copia dei predetti manifesti dovrà rimanere a disposizione del seggio; il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal T.U. Del 16/5/1960, n. 570, da affiggere nella sala delle elezioni; l’estratto del verbale della nomina degli scrutatori; le dichiarazioni relative alle designazioni dei rappresentanti presso il seggio e l’elenco dei delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti presso le sezioni, qualora questi ultimi non siano stati ancora designati; il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio; il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.
Inoltre, al presidente del seggio saranno consegnati gli elenchi in cui sono indicati, gli elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste, (quindicesimo giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste; gli elettori, che non possono esercitare il suffragio, perché già iscritti nelle liste di altre sezioni o di altro Comune; gli elettori residenti all’estero; gli elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali; gli elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, richiamati dall’art. 1 della l.r. n. 29/1977; gli elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell’art. 34 e gli elettori ammessi al voto domiciliare ai sensi della Legge 27 gennaio 2006, n. 22.