Confermati i risultati conseguiti ad Adrano e Caltanissetta. Come si può leggere nel comunicato della Corte di Giustizia Federale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati dall’Acr Messina in merito alla validità dei tesseramenti dei calciatori Angelo D’Angelo (Nissa) e Tindaro Calabrese (Adrano).
COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF (2011/2012) Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Signori: Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.
1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012) La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
2) RICORSO DELL’A.C.R MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D’ANGELO ANGELO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. NISSA S.S.D. A.R.L., SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012) La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.