Per fortuna che siamo in Sicilia, gli stipendi sono alti e alti resteranno anche in tempo di crisi. Lo spread ci fa un baffo. L’assemblea regionale siciliana non è composta da scemi, i suoi membri hanno ben deciso di eliminare gli articoli “assembleari” contenuti nel disegno di legge finanziaria. Stipendi, indennità, rimborsi e benefit rimarranno inalterati. Questa decisione è stata presa il 2 novembre, ma naturalmente la notizia non ha avuto grande scalpore. Sarà forse che qualcuno ha qualcosa da nascondere? Il disegno di legge del governo prevedeva il contenimento delle spese nel bilancio del Parlamento regionale, l’Assemblea deve tagliare i costi, ma potrà decidere in che modo ed in che misura, fin troppo facile. Sia il taglio sui trattamenti quanto l’aggiustamento del bilancio interno sono stati giudicati dalla Presidenza dell’Ars, il cui bilancio è fermo 162 milioni di euro, non conformi. I tagli agli stipendi dei dirigenti della Regione, degli enti e società partecipate regionali sono accolti, quelli dell’Ars sono stati respinti, guarda caso aggiungeremmo. L’Assemblea continuerà a spendere 162 milioni di euro l’anno, unica assemblea legislativa italiana a non risparmiare un euro, possiamo permettercelo, noi non badiamo a spese. Le norme a cui si riferiscono stralci decisi dalla Presidenza dell’Ars sono
Art 16 :Ferme restando le riduzioni previste dal decreto legge n. 7812010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dallo gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, ivi compresa l’Assemblea Regionale Siciliana’ enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, aziende ospedali ere e aziende ospedaliere universitarie, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, nonché i trattamenti di pensione direttamente o indirettamente a carico della Regione, superiori a 250,000 euro sono ridotti del 20 per cento per la parte eccedente il predetto importo; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 250.000 euro lordi; Le riduzioni previste dal presente comma sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’articolo 20 del decreto legge 6.luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche integrazioni.
E L’ Art.23A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali, anche di livello generale, dell’Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, ivi compresa l’Assemblea Regionale Siciliana, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista dal comma precedente.
16. I rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti q,i cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 1Q e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Aziende, Agenzie, Consorzi, Istituti, Organismi, Società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale sono rinviati al 2014 e non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al quadriennio precedente. L’indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2010-2011 e per il triennio economico 2012-2014 viene determinata in conformità alle disposizioni nazionali in materia. (SIRIO)