UNIVERSITA’: IL TAR GIUDICA ILLEGGITTIMA L’AUTOPROROGA DEL MANDATO RETTORALE

 

Accolto il ricorso di alcuni docenti e ricercatori: il rettore Tomasello all’inizio del 2010 si era prorogato  l’incarico di 12 mesi, ma il Tribunale amministrativo di Catania ha dichiarato illeggittima la modifica dello statuto universitario.

Il Tar ha, infatti,  condiviso le motivazioni del ricorso soprattutto in riferimento al fatto che i provvedimenti impugnati, prorogando di un anno le cariche in corso, impedivano ai 32 ricorrenti, titolari del diritto elettorale attivo e passivo per l’elezione delle varie cariche accademiche, di esercitare entrambi i diritti elettorali. Inoltre, il Tar ha ritenuto valide le motivazioni del ricorso dove si sottolineava che «le modifiche erano state approvate dal Senato Accademico col voto dei rappresentanti degli studenti, le cui cariche erano però decadute».

IL ricorso è stato discusso lo scorso 20 ottobre e presentato dall’avvocato Salvatore Librizzi per conto di 32 docenti, che hanno contestato le modifiche agli articoli 57 e 57 bis perché lesivi del loro diritto all’elettorato attivo. L’Università di Messina è stata assistita dagli avvocati Franco Astone, Mario Caldarera e Nino Favazzo, che hanno già annunciato il ricorso alla sentenza.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo “tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proposta di modifica dell’articolo 57 e sull’inserimento dell’articolo 57 bis dello Statuto avrebbero dovuto astenersi dal deliberare, perché in oggettivo e palese conflitto di interesse, a norma degli articoli 6 del D.P.R. del 28 novembre 2000 e 51 del c.p.c., secondo cui ha l’obbligo di astenersi colui che ha interesse nella causa o in altro vertente su identica questione di diritto”.

Il TAR ha ritenuto fondati anche i motivi di censura con i quali si deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 33 e 48 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggi”.

I ricorrenti sottolineano che la modifica statutaria in questione ha efficacia retroattiva sui mandati in corso di svolgimento, molti dei quali iniziati ben tre anni prima e ormai prossimi alla definitiva scadenza (per cumulo di rinnovi).E stata pienamente condivisa l’asserzione secondo cui “se è possibile per la legge derogare al principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, non lo è in nessun caso per una fonte di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente regolamentare quale è uno statuto di Ateneo (cfr. Consiglio di Stato-Sezione VI, nn. 416/2004 e 973/2004″.

I firmatari del ricorso sono Giuseppe Buttà, Massimo Basile, Dario Caroniti, Mario Calogero, Carmela Panella, Luigi Hyerace, Giovanni Cupaiolo, Luigi Giuseppe Angiò, Mario Gattuso, Concetta De Stefano, Silvio Sammartano, Maria Marcella Tripodo, Alessandro De Robertis, Giuseppe Bruno, Antonella Arena, Grazia Calogero, Giovanni Galli, Raffaele Tommasini, Carlo Mazzù, Elena La Rosa, Domenica Mazzù, Marcello Saija, Concetta Parrinello, Rosaria Maria Domianello, Paolo Vittorio Giaquinta, Lucia Risicato, Guido Signorino, Roberto Dattola, Alice Baradello, Giovanni Tuccari, Giuseppe Giuffrè, Antonio Puliafito.

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